ORDINANZA N.1024
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1987 dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico di Loi Marco, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, quinto e sesto co., d.P.R. 15/6/1959 n. 393 (Codice della strada), in riferimento all'art. 3 Cost., sia in quanto prevedono pene di specie diversa, e addirittura più grave per la situazione meno grave o almeno di pari gravita, sia in quanto non contemplano <uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie (storiche) si sono verificate>, e sia infine perché irrazionalmente verrebbe parificata la pena per il fatto di cui al quinto comma a quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice.
Considerato, però, che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18 marzo 1988 n. 111 i commi impugnati sono stati profondamente modificati, e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre é scomparso ogni riferimento alle pene di cui all'art. 80 D.P.R. 15/6/1959, n. 393 (Codice della strada);
che, pertanto, é opportuno che il giudice a quo riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Isili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 26/10/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 09/11/88.