SENTENZA N.1016
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e LIVERANI Lilia, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.l8/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Liverani Lilia;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'avv. Franco AGOSTINI per Liverani Lilia.
Considerato in diritto
1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce la facoltà di riscatto oltre che dei periodi di studio universitario anche dei corsi speciali di perfezionamento, purchè - ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza - valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Alla presente fattispecie risulta applicabile l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), il quale circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa; restano esclusi, così, i periodi relativi ai successivi corsi di perfezionamento, previsti indispensabili per l'ammissione.
1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e 97 Cost. - irrazionalmente discriminatoria, oltre che contraria al buon andamento amministrativo, attesa la favorevole evoluzione in atto nella materia.
2. - La questione é fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'immissione in servizio ogni migliore considerazione (sent. n. 765 del 1988). Tutto ciò al precipuo fine del migliore utilizzo di personale particolarmente idoneo e qualificato, altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pubblica amministrazione.
Basti ricordare che la norma (art. 69 r.d.l. n. 680) oggetto del presente esame venne già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi, come invece previsto per i dipendenti statali dall'art. 13, terzo comma del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.
L'odierna fattispecie si presenta identica, nei confronti di un titolo di specializzazione che il bando di concorso prevedeva indispensabile per l'ammissione; il che per i dipendenti statali e specificamente previsto dal primo comma del predetto art. 13 t.u. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 15 delle relative prestazioni previdenziali, contenute nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Cosicché é indubbiamente discriminatorio, nella comune area dell'impiego pubblico, un differente trattamento per periodi di studi post-universitari, acquisiti necessariamente per il servizio intrapreso.
Assorbita ogni altra questione, va pertanto dichiarata, ex art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, quando il relativo diploma sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Piazza della Consulta, il 26/10/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 09/11/88.