Ordinanza n. 1014 del 1988

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ORDINANZA N.1014

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis Francesco e I.N.P.S., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Pecis Francesco e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel corso di un procedimento promosso nel confronti dell'I.N.P.S. per l'accertamento del diritto alla pensione d'invalidità - rilevato che l'attore risiedeva all'estero all'atto della presentazione della domanda - ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, nello stabilire un criterio inderogabile di competenza territoriale, precluderebbe il rinvio alle regole generali in materia, con la conseguente impossibilita per il giudice italiano di conoscere delle controversie di cui all'art. 442 del codice di procedura civile, introdotte da soggetti residenti all'estero;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private concludendo per l'infondatezza l'attore e rimettendosi l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha, in più occasioni, già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione (ordinanze nn. 75, 337 e 907 del 1988) in quanto il sistema processuale di cui agli artt. 413, 442 e 444 del codice di procedura civile consente, nell'ipotesi d'inapplicabilità del foro speciale di residenza dell'attore ed in virtù del richiamo all'art. 18 del codice di procedura civile, d'individuare come giudice competente quello del luogo in cui ha la residenza, domicilio, dimora o sede la controparte;

che l'ordinanza non contiene profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4914, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 03/11/88.