Sentenza n. 1011 del 1988

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SENTENZA N.1011

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale riapprovata il 15 gennaio 1982, avente per oggetto: <Assistenza sanitaria integrativa>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 febbraio 1982, depositato in cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Giàcomo Mataloni, per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri pone con il ricorso introduttivo del presente giudizio riguarda la legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982, dal titolo <Assistenza sanitaria integrativa>, la quale, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe con gli artt . S e 9 St. T.A.A. (d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 5, primo comma, lett. e, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. E ciò in quanto quest'ultimo articolo, nell'ancorare l'assistenza sanitaria integrativa ai livelli delle prestazioni ordinarie già erogate dalla Cassa mutua della Provincia di Bolzano al 31 dicembre 1979, conterrebbe uno dei <principi stabiliti dalle leggi dello Stato> che costituiscono un limite per la potestà legislativa provinciale ai sensi degli artt. S e 9, n. 10, dello Statuto regionale.

2. - Il ricorso non merita accoglimento.

Va premesso, innanzitutto, che l'art. 5, primo comma, lett. e, del d.l. n. 663 del 1979 non può essere interpretato in uno dei sensi prospettati dalle parti in giudizio. In realtà, la suddetta disposizione si collega direttamente agli obiettivi generali posti dagli artt. 3, 53 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), essendo rivolta all'unificazione delle prestazioni sanitarie- in ipotesi di quelle di natura integrativa - da garantirsi a tutti i cittadini.

Malgrado l'evidente carattere di norma transitoria, tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia resistente, esprime un principio fondamentale, secondo il quale l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa deve avvenire in condizioni di uniformità e di eguaglianza su tutto il territorio nazionale: un principio che é direttamente collegato alla garanzia di un diritto sociale di tipo inviolabile (v. sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986), qual é il diritto all'assistenza sanitaria (art.32 Cost.), il cui godimento, conformemente alla propria natura, non può essere assicurato che in modo eguale e uniforme per tutti i cittadini (v., ad es., sent. n. 294 del 1986).

E, del resto, che si tratti di un principio che si applica anche alla Provincia autonoma di Bolzano e che, quindi, rappresenta un limite alla competenza legislativa concorrente che la stessa Provincia vanta in materia sanitaria (ai sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, St. T.A.A.), risulta in modo certo dall'espresso riferimento-contenuto nel citato art. 5, primo comma, lett. e, del d.l. n. 663 del 1979 -alle prestazioni ordinarie prestate <dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e di Bolzano> in ordine alla determinazione dei limiti che non possono essere superati dalle prestazioni di assistenza integrativa da erogare nelle province stesse.

Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la legge impugnata non si pone in contrasto con il principio ora menzionato, ove questo sia correttamente inteso.

3. - Il citato art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 - nello stabilire che le prestazioni di assistenza integrativa si debbono mantenere nei limiti di quelle ordinarie erogate dall'INAM e dalle Casse mutue delle Province di Trento e di Bolzano, facendo salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo terapeutico - lascia chiaramente intendere che lo scopo del legislatore non é, certo, quello di congelare le prestazioni integrative all'ammontare pecuniario che era allora proprio delle prestazioni ordinarie, ma é piuttosto quello di escludere transitoriamente che si potessero erogare prestazioni qualitativamente o tipologicamente diverse ovvero rimborsi più elevati in confronto, rispettivamente, con i tipi e i livelli sostanziali propri delle prestazioni ordinarie erogate dagli enti sopra indicati.

Tale disposizione non é, certo, contraddetta dalla legge impugnata, la quale, oltre a mantenerne fermo il precetto attraverso il richiamo all'art. 27, primo comma, della legge prov. n. 1 del 1981 (il quale, nel secondo comma, fa salvo medio tempore quanto stabilito dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979), autorizza la Munta provinciale a determinare e a rivedere annualmente le quote di rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa al solo scopo di mantenerne intatto il valore sostanziale di fronte all'erosione della svalutazione monetaria.

E, proprio a tal fine, la norma impugnata vincola rigorosamente la Giunta provinciale a non superare, nella revisione delle quote, <i limiti della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente>.

In altre parole, nella perdurante mancanza di piani sanitari di livello statale e provinciale, la legge impugnata, mentre non autorizza ad operare variazioni tipologiche o sostanziali incrementi quantitativi, consente più limitatamente, e tutt'altro che irragionevolmente, di conservare costanti nel tempo le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fissate dalle leggi statali, garantendone gli effettivi livelli dall'erosione di un'inflazione, che, tra l'altro, all'epoca dell'adozione della stessa legge si sviluppava a ritmi annuali particolarmente elevati. Nel far ciò, il legislatore provinciale, anziché porsi in contrasto con il principio espresso dall'art. 5, primo comma, lett. e, del d. l. n. 663 del 1979, diretto ad assicurare l'uniformità delle prestazioni integrative ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle ordinarie, ha in realtà posto una norma volta a garantire concretamente quel medesimo principio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata in data 15 gennaio 1982, dal titolo <Assistenza sanitaria integrativa>, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 03/11/88.