Ordinanza n. 1004 del 1988

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ORDINANZA N.1004

 

ANNO 1988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 23 aprile 1982, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 26 febbraio 1982, n. 240266/LOR della Procura Generale della Corte dei Conti, concernente il potere di esercitare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori comunali di Muggia e di delegare per l'istruttoria relativa il Presidente della Giunta regionale.

 

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

udito l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro un atto della Procura generale presso la Corte dei conti, con il quale, sulla base di una denuncia relativa al bilancio di previsione e di cassa dell'esercizio finanziario 1981 del Comune di Muggia, si chiede alla ricorrente due adempimenti consistenti, l'uno, nel fornire ogni notizia utile per l'eventuale esercizio, nei confronti degli amministratori comunali di Muggia, dell'azione di responsabilità rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, e l'altro, nel disporre accertamenti diretti, nel modo ritenuto più opportuno, per delega della Procura medesima, ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (che prevede i poteri istruttori del Pubblico Ministero della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza);

 

che il conflitto, proposto sia per violazione delle competenze regionali in materia di disciplina dei controlli sugli enti locali e di ordinamento dei Comuni (artt. 5, nn. 4 e 5, e 60 dello Statuto e art. 11 d.P.R. 26 giugno 1965 n. 260), sia per manifesto contrasto con il sistema prefigurato dagli articoli 10 e 45 dello Statuto speciale, che disciplinano il regime delle funzioni amministrative statali delegate alle regioni, si fonda esclusivamente sulla affermata negazione del potere della Procura generale della Corte dei conti di agire per l'accertamento di eventuali responsabilità di soggetti diversi dai dipendenti statali, in sostituzione, in ipotesi, del Comune presuntivamente danneggiato e della Regione, quale autorità di vigilanza;

 

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non si é costituito.

 

Considerato che la tesi su cui poggia il conflitto di attribuzione proposto, volta a negare il potere della Procura generale presso la Corte dei conti di accertare la responsabilità amministrativa di amministratori pubblici non statali per una supposta impossibilita di esercizio di tale potere nei confronti di soggetti diversi dai dipendenti statali, e già stata considerata non fondata da questa Corte, da ultimo, con la sentenza n. 421 del 1988;

 

che, poiché non sono stati dedotti in questa sede nuovi argomenti che inducano questa Corte a conclusioni diverse da quanto precedentemente affermato, é manifestamente spettante allo Stato, e per esso alla Procura generale della Corte dei conti, il potere contestato con il conflitto di attribuzione proposto.

 

Visto l'art. 27, quarto comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara che manifestamente spetta allo Stato, e per esso alla Procura generale presso la Corte dei conti, promuovere l'azione di responsabilità, ed esercitare, quindi, i relativi poteri istruttori nei confronti degli amministratori comunali per l'accertamento di eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.