ORDINANZA N. 987
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori Giudici:
dott. Francesco SAJA, Presidente
prof. Giovanni CONSO
prof. Ettore GALLO
dott. Aldo CORASANITI
prof. Giuseppe BORZELLINO
dott. Francesco GRECO
prof. Renato DELL'ANDRO
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra il Ministero del Tesoro e Martinetti Nerina, iscritta al n.7 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Martinetti Nerina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio - designato dalla Corte di Cassazione quale giudice di rinvio di un procedimento civile vertente tra il Ministero del Tesoro e Martinetti Nerina - con ordinanza del 22 gennaio 1982 (pervenuta alla Corte il 1° gennaio 1988), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui, per il periodo antecedente alla legge n. 903 del 1977, attribuisce alla sola lavoratrice madre naturale, e non anche alla lavoratrice affidataria di un minore il beneficio della astensione facoltativa dal lavoro nel tempo immediatamente susseguente all'ingresso del bambino nella nuova famiglia;
che, secondo il Tribunale, la disposizione impugnata, così intesa - secondo l'interpretazione statuita dalla Corte di Cassazione nel fissare il principio di diritto per il giudizio di rinvio sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., poiché tra le situazioni emergenti dai rapporti di filiazione naturale ed adottiva non sarebbero ravvisabili differenze tali da giustificare l'esclusione di qualsiasi tutela per la lavoratrice adottiva od affidataria del minore, atteso che, in entrambi i casi, identico sarebbe l'interesse del minore ad una adeguata assistenza materiale ed affettiva, ed identiche sarebbero, altresì, le esigenze della lavoratrice nella esplicazione della propria essenziale funzione familiare;
che, si è costituita in giudizio la parte privata Martinetti Nerina chiedendo, sulla base delle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, la declaratoria di illegittimità costituzionale;
che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della censura;
Considerato che, nonostante l'ambigua formulazione dell'ordinanza di rimessione, la questione deve ritenersi limitata - come risulta dalla pronunzia di rinvio della Corte di Cassazione espressamente richiamata dal giudice a quo - alla sola ipotesi di affidamento provvisorio ai sensi dell'articolo 314/6 c.c.;
che con la sentenza n. 332 del 1988 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della l. n. 1204 del 1971, "nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.";
che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 22 gennaio 1982 (r.o. n. 7/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Francesco SAJA – Ugo SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.