Ordinanza n. 986 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 986

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

dott. Francesco SAJA, Presidente

prof. Giovanni CONSO

prof. Ettore GALLO

dott. Aldo CORASANITI

prof. Giuseppe BORZELLINO

dott. Francesco GRECO

prof. Renato DELL'ANDRO

prof. Gabriele PESCATORE

avv. Ugo SPAGNOLI

prof. Francesco Paolo CASAVOLA

prof. Antonio BALDASSARRE

prof. Vincenzo CAIANIELLO

avv. Mauro FERRI

prof. Luigi MENGONI

prof. Enzo CHELI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in relazione all'art. 58, lett. b), dello stesso d.P.R. (Norme generali per l'igiene del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Massa, nel procedimento penale a carico di Vannucci Cesare, iscritta al n. 842 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, il Pretore di Massa, con ordinanza del 2 luglio 1987 (r.o. n. 842/1987), impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70 Cost., l'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n.303, il quale prevede che nel caso di lavorazioni che producano scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, siano adottati provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità;

che, ad avviso del giudice a quo, mancando nel nostro ordinamento apposite norme, spetterebbe al giudice di identificare i limiti massimi della tollerabilità dei rumori negli ambienti di lavoro, con ciò esercitando in pratica una funzione normativa di ricostruzione "a posteriori" della fattispecie incriminata: il che darebbe luogo a situazioni di diseguaglianza, posto che i destinatari del precetto non sarebbero messi in grado di conoscere preventivamente ed esattamente i comportamenti vietati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che la questione è sostanzialmente coincidente con quella già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 475 del 1988, non essendo il riferimento, peraltro generico, all'ulteriore parametro ricavato dall'art. 24 Cost. idoneo a mutarne l'effettiva prospettazione;

che, la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70 Cost., sollevata dal pretore di Massa con ordinanza del 2 luglio 1987 (r.o. n. 842/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.