ORDINANZA N. 985
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
dott. Francesco SAJA, Presidente
prof. Giovanni CONSO
prof. Ettore GALLO
dott. Aldo CORASANITI
prof. Giuseppe BORZELLINO
dott. Francesco GRECO
prof. Renato DELL'ANDRO
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 ed il 27 ottobre 1987 dal Tribunale di Pistoia nei procedimenti penali a carico di Colombini Gino e Giovannelli Piero, iscritte ai nn. 815 e 850 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico rispettivamente, di Colombini Gino e Giovannelli Piero, il Tribunale di Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20 ottobre 1987 e 27 ottobre 1987 (r.o. nn. 815 e 850/1987), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che - secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale (sentt. nn. 88/82 e 247/83) - il giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;
che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale, l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità difensive offerte dal processo tributario;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio promosso dall'ordinanza del 20 ottobre 1987 (r.o. n. 815/1987), ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che i due giudizi, concernendo identiche questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982, decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;
che le ordinanze di rimessione omettono del tutto di descrivere la fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto dei giudizi a quibus, così impedendo a questa Corte di identificare, a tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di verificarne l'effettiva rilevanza;
che pertanto le questioni, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, debbono dichiararsi manifestamente inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevate dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 815 e 850 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.