ORDINANZA N. 984
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
dott. Francesco SAJA, Presidente
prof. Giovanni CONSO
prof. Ettore GALLO
dott. Aldo CORASANITI
prof. Giuseppe BORZELLINO
dott. Francesco GRECO
prof. Renato DELL'ANDRO
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272- bis, sesto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fidanzati Antonio, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 luglio 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.272-bis, sesto comma, del codice di procedura penale, "per la parte in cui non prevede l'immediata impugnabilità innanzi alla Corte di Cassazione delle ordinanze dibattimentali in materia di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, emesse nel corso di un dibattimento che, per pluralità di imputati e questioni trattate, si presenti di lunga durata";
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), il cui art. 34 ha sostituito l'art. 272- bis del codice di procedura penale, così riformulandolo: "La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile";
e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.