Ordinanza n. 970 del 1988

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ORDINANZA N.970

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6 c.p. e dell'art. 3 l. 16 dicembre 1986 n. 865 (Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1987 dal tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Barresi Rosanna ed altro, iscritta al n. 3ì295 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1° serie spec. del 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone, con ord. 21 aprile 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità degli artt. 62 n. 6 c.p. e 3 d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, nella parte in cui - con il consentire l'applicazione dell'attenuante dell' "avere prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante la restituzione" soltanto se la riparazione del danno avvenga "prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado" - limitano ingiustificatamente la concessione dell'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, determinando "una disparità di trattamento tra due imputati in quanto quello di essi che avesse risarcito il danno nel corso del dibattimento, a differenza di quello che lo avesse fatto prima del dibattimento, non potrebbe godere del beneficio pur versando entrambi nella stessa situazione di avvenuto risarcimento del danno";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, in realtà, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 62 n. 6 c.p. e dell'art. 3 lett. d) d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, nella parte in cui non consente di applicare il beneficio dell'amnistia concesso da tale d.P.R. in presenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., quando la riparazione integrale del danno sia intervenuto dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

e che il termine entro il quale il danno può utilmente essere riparato ai fini della concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. é irragionevolmente fissato dal legislatore "prima del giudizio", locuzione da intendersi nel senso che il risarcimento e la riparazione debbono essere effettuati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, avendo tale norma, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il chiaro intento "di dare rilevanza giuridica, come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacità delinquere, solo a quel comportamento del reo che, precedendo lo svolgersi del giudizio a suo carico, possa essere ritenuto espressione di un sincero pentimento non riferibile a sviluppi del dibattimento e a contingenti esigenze di difesa".

Visti gli artt. 26 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9 comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 62 n. 6 c.p. e 3 lett. d) d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Caltagirone con ord. 21 aprile 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 13/10/1988.