Ordinanza n. 969 del 1988

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ORDINANZA N.969

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343-bis c.p.p., promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1987 dal Tribunale di Firenze sulla richiesta di riesame proposta da Barsanti William, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 31 del 1987, 1° serie spec.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di riesame di un decreto di sequestro, ha, con ord. 28 aprile 1987, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità dell'art. 343-bis c.p.p., "nella parte in cui non prevede che della istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che la stessa abbia possibilità di intervento";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

considerato che, quanto alle regole da applicarsi nel procedimento di riesame avverso i decreti di sequestro, la norma censurata rinvia agli artt. 263-bis comma ult., e 263-ter c.p.p., entrambi concernenti il procedimento di riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale, articoli dai quali la costante giurisprudenza desume che, prima della decisione del Tribunale della libertà, le parti non debbono "essere avvertite e essere poste nella possibilità di conoscere gli scritti accusatori e difensivi rispettivamente presentati dall'una e dall'altra";

e che, quindi, l'ordinanza di rimessione richiede a questa Corte l'apprestamento di un apposito assetto normativo, il quale, oltre a legittimare la parte civile ad intervenire nella procedura di riesame di cui all'art. 343-bis c.p.p., dovrebbe anche disciplinare l'intervento di tutti i soggetti eventualmente interessati al procedimento di sequestro (é il caso sia della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" sia della persona "che avrebbe diritto alla loro restituzione": art. 343-bis comma 1), il che implica l'esercizio di scelte discrezionali demandate al solo legislatore.

Visti gli art. 26 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9 comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 343-bis c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Firenze con ord. 28 aprile 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 13/10/1988.