Sentenza n. 966 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.966

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 19 settembre 1987 n. 384, recante: "Disposizioni urgenti a favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone d'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", nonché della relativa legge di conversione, con modificazioni, del 19 novembre 1987 n. 470, promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, notificati il 18 dicembre 1987, depositati in cancelleria il 4 gennaio 1988 ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 1988.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e l'Avv. dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due ricorsi proposti dalla Provincia di Trento e Bolzano investono gli stessi testi normativi per profili in larga parte coincidenti. I ricorsi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

2. - Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato, sia nel loro complesso che con riferimento a norme particolari, il d.l. 19 settembre 1987 n. 384, recante "Disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone d'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", nonché la conseguente l. di conversione 19 novembre 1987 n. 470, prospettando numerose censure di incostituzionalità suscettibili di essere riassunte in tre ordini di motivi.

Secondo un primo ordine, le norme impugnate sarebbero viziate nella costituzionalità per il fatto di aver regolato con discipline di dettaglio materie spettanti alla competenza, primaria o concorrente, delle Province autonome e da queste già regolate con proprie leggi. A quest'ordine di censure si riconduce anche l'asserita lesione dell'autonomia finanziaria provinciale, che conseguirebbe dal fatto di aver riservato allo Stato e non alla Provincia la ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti danneggiati, secondo criteri e modalità dallo stesso Stato determinati.

Un secondo ordine di motivi investe poi la disciplina concernente l'individuazione dei Comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate 1987, cui assegnare i benefici previsti dal decreto-legge: individuazione che le norme impugnate riferiscono, quand'anche si tratti di Comuni inclusi nel territorio delle Province autonome, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché - come parrebbe necessario anche alla luce di una recente giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) - alle stesse Province.

Un terzo motivo, infine, di ordine procedurale, censura il fatto della mancata convocazione e partecipazione dei Presidenti delle due Province autonome alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne approvato il decreto-legge impugnato, nonostante lo stesso si riferisse a questioni riguardanti le stesse Province.

Nessuna di tali censure merita, peraltro, di essere accolta e le questioni proposte nei due ricorsi vanno dichiarate infondate.

3. - Il d.l. n. 384 del 1987 - e la conseguente l. di conversione n. 470 del 1987 - trova la sua causa nelle eccezionali avversità atmosferiche che, durante l'estate del 1987, vennero a colpire, per varie settimane, vaste zone dell'Italia settentrionale e centrale. Tali eventi, com'é noto, determinarono una grave situazione di emergenza, che lo Stato fu costretto ad affrontare, in concorso con i poteri locali, attraverso un largo impiego di mezzi tecnici e di risorse finanziarie.

E' evidente come, in questo quadro, gli interventi previsti dal decreto-legge in esame risultassero imposti da esigenze primarie di solidarietà nazionale e dalla presenza di interessi generali, posti in gioco dalla stessa estensione e gravità degli eventi nei cui confronti si era manifestata la necessità di una disciplina urgente: era, infatti, il carattere eccezionale e non limitato della calamità che induceva lo Stato ad intervenire, come di fatto avvenne, mediante l'impiego di risorse straordinarie ed il ricorso alle competenze proprie degli apparati centrali preposti alla protezione civile.

Il fatto che taluni degli interventi, previsti dal decreto-legge, venissero a incidere direttamente o indirettamente in materie assegnate alla competenza, primaria o concorrente, delle Province autonome non poteva, d'altro canto, limitare la completezza delle disciplina che si andava a formulare: completezza resa necessaria sia dalla eccezionalità della situazione determinatasi che dall'urgenza del provvedere.

In questo contesto, non appare ingiustificata neppure la previsione di una distribuzione delle risorse economiche operata direttamente dallo Stato ed esercitata attraverso l'amministrazione della Protezione civile. Sotto tale profilo, l'incostituzionalità denunciata può essere, infatti, esclusa, ove si consideri che il meccanismo previsto dalla disciplina impugnata si riferisce a somme stanziate dallo Stato in via eccezionale e straordinaria, senza precludere la possibilità di interventi finanziari concorrenti e aggiuntivi da parte delle stesse Province. A questo si può infine aggiungere che la stessa disciplina - nel testo modificato mediante la legge di conversione - si é pur sempre preoccupata di garantire alle Province autonome ampi margini d'intervento, sia attraverso la redazione della stima dei danni, del quadro economico globale, dei progetti e del programma degli interventi per il ritorno alla normalità, sia attraverso il parere sulla assegnazione delle somme stanziate (cfr. art. 1 commi 3 e 4).

4. - Anche le censure relative al potere di individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi e destinatari dei benefici - potere che il decreto impugnato ha riferito alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri - non risultano infondate. Tale potere si può, infatti, giustificare in relazione al carattere nazionale degli interessi posti in gioco dall'eccezionalità degli eventi nonché all'esigenza di individuare, nella delimitazione dei territori colpiti, criteri omogenei e unitari, correlati sia all'entità dei danni subiti che alla misura delle risorse disponibili per gli interventi, ma in ogni caso indipendenti dalla collocazione degli stessi territori nell'ambito di una o di un'altra Regione o Provincia.

Né assume rilievo secondario il fatto che, nella specie - pur in assenza di una specifica previsione normativa - un apporto collaborativo al procedimento da parte delle Province ricorrenti si é in concreto verificato, come risulta dalle stesse premesse dei decreti presidenziali concernenti i Comuni del Trentino-Alto Adige (d.P.C.M. 27 luglio 1987 e 30 dicembre 1987), dove si dà atto, ai fini della individuazione dei territori comunali colpiti, delle segnalazioni, valutazione e proposte formulate dalle stesse Province.

5. - Non può essere, infine, accolta la censura relativa alla mancata convocazione e partecipazione dei Presidente delle due Province autonome alla seduta del Consiglio dei Ministri dedicata all'approvazione del decreto-legge impugnato e del disegno di legge di conversione. A questo proposito, indipendentemente da ogni rilievo in ordine alla diversa interpretazione dell'art. 52 comma ult. Dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che viene avanzata dalle parti, resta fermo il fatto che l'art. 1 del disegno di legge che fu portato all'esame del Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 settembre 1987 (e che si tradusse poi nel d.l. n. 384 del giorno successivo), oltre a richiamare i Comuni della Vlatellina, della Val Formazza, della Val Camonica e della Val Brembana, si limitava genericamente a indicare "le altre zone d'Italia settentrionale e centrale" senza fare alcun riferimento diretto ai Comuni del Trentino-Alto Adige, mentre tale riferimento dirette venne esplicitamente introdotto solo in sede parlamentare, quando si giunse alla conversione, con modificazioni, del decreto-legge. All'atto di convocazione del Consiglio dei Ministri non si era, dunque, manifestata la presenza dei presupposti in grado di giustificare - ai sensi dell'art. 52 dello statuto speciale e dell'art. 19 d.P.R. n. 49 del 1973 - l'intervento nello stesso Consiglio dei Presidenti delle due Province autonome.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del d.l. 19 settembre 1987 n. 384, recante "Disposizioni urgenti in favore dei della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone d'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", e della l. 19 novembre 1987 n. 470, concernente la conversione in legge, con modificazioni, di tale decreto-legge, in relazione agli artt. 8 comma 1 nn. 5, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21; 9 comma 1 nn. 3, 8, 11; 16 comma 1; 52 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione;

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli stessi atti normativi (d.l. 19 settembre 1987 n. 384 e l. 19 novembre 1987 n. 470), in relazione agli artt. 8 comma 1 nn. 5, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28; 9 comma 1 nn. 3, 8, 9, 1; 16 comma 1; 52 e 79 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 13/10/1988.