Sentenza n. 965 del 1988

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SENTENZA N. 965

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nei giudizi di legittimità costituzionale della l. 15 ottobre 1981 n. 590, recante: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, notificati il 19 novembre 1981, depositati in cancelleria il 27 novembre successivo ed iscritti ai nn. 64 e 645 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e l'Avv. dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano investono la stessa legge statale sotto profili in gran parte identici. I ricorsi devono essere pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Ad avviso delle Province ricorrenti la l. 15 ottobre 1981 n. 590, recante: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", attraverso l'estensione - operata dall'art. 14 - della propria disciplina e di quella contenuta nell'art. 70 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, sarebbe incorsa nella violazione di varie norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: in particolare, delle norme concernenti la competenza legislativa provinciale in materia di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche" (art. 8 n. 13), nonché in materia di agricoltura, lavoro pubblici, trasporti, assistenza, beneficenza e acque pubbliche (art. 8 nn. 8, 17, 18, 21, 24, 25; art. 9 n. 9).

L'invasione della sfera provinciale nelle suddette materie - sempre ad avviso delle ricorrenti - discenderebbe, oltre che dai contenuti specifici della l. n. 590 del 1981, dalla stessa natura di tale legge, la cui disciplina non potrebbe essere qualificata come normazione di principio e neppure come legislazione suppletiva di norme provinciali o attuativa dello statuto speciale.

3. - I ricorsi non sono fondati.

Va innanzitutto richiamato il quadro normativo nel cui ambito la legge impugnata, delineando una nuova disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale, si é venuta ad inserire.

Il Fondo di solidarietà nazionale venne istituito con la l. 25 maggio 1970 n. 364, dove si riordinava e innovava la normativa in precedenza posta, in tema di provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali, dalla l. 21 luglio 1960 n. 739. Con tale l. n. 364 si stabiliva, infatti, l'apertura di un conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'agricoltura e denominato "Fondo di solidarietà nazionale", mediante il quale finanziare, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, vari tipi di provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate nonché l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (art. 1). A tal fine la legge affidava al Ministero dell'agricoltura non solo il compito di dichiarare l'esistenza dell'eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando le zone danneggiate, ma anche quello di gestire le varie provvidenze ed i vari interventi (artt. 2 ss.), salvo, per i benefici da applicare nelle Regioni a statuto speciale, il parere dei competenti organi regionali (art. 26).

L'impostazione centralistica di tale disciplina - varata, peraltro, prima dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario - veniva recepita senza varianti in sede di norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottate con d.P.R. 22 marzo 1974, dove, nel trasferire alle Province di Trento e Bolzano le attribuzioni dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato in materia di agricoltura e foreste, si faceva esplicitamente salva la competenza degli organi statali in ordine al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche (art. 8 lett. l).

Fino all'entrata in vigore della l. n. 590 del 1981 non esistevano, pertanto, attribuzioni dirette alle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla gestione degli interventi e delle provvidenze connesse al Fondo, salva l'attività consultiva prevista dall'art. 26 l. n. 364 del 1970, nell'ipotesi (peraltro non pacifica) di una estensione in via interpretativa di tale norma, sanzionata per le Regioni a statuto speciale, anche alle Province autonome.

La l. n. 590 del 1981, di cui é causa, confermava l'esistenza del Fondo, introducendo varianti nella sua dotazione e nella tipologia degli interventi finanziabili. Tale legge, peraltro, teneva anche presenti le sopravvenute competenze in tema di calamità naturali delle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 70 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, norma che ha trasferito alle stesse Regioni le competenze già assegnate al Ministero dell'agricoltura dalla l. n. 364 del 1970, salva la riserva a favore dello Stato delle attribuzioni relative alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e avversità atmosferica ed alla determinazione della spesa da prelevarsi dal Fondo.

La l. n. 590 provvedeva, pertanto, ad introdurre talune innovazioni nelle modalità di gestione del Fondo, conferendo alle Regioni varie competenze, quali quelle di delimitare i territori danneggiati, di formulare le richieste di spesa, di applicare in concreto le varie misure elencate dalla legge (artt. 1 e 3). Rispetto al quadro iniziale delle disciplina posta con la l. n. 364 del 1970, l'ambito delle attribuzioni regionali relative al Fondo si é, dunque, con l'emanazione della l. n. 590 del 1981, notevolmente ampliato.

L'estensione della efficacia della l. n. 590 anche alle Province ricorrenti - operata mediante l'art. 14 - non ha, di conseguenza, determinato una invasione nelle competenze già spettanti - ai sensi dello statuto speciale e delle norme di attuazione adottate con il d.P.R. n. 279 del 1974 - alle stesse Province in tema di partecipazione agli interventi connessi al Fondo di solidarietà nazionale. Al contrario, tale estensione ha consentito anche alle Province di Trento e Bolzano di utilizzare, in tale settore, la più ampia sfera di attribuzioni già riconosciuta alle Regioni ordinarie dall'art. 70 d.P.R. n. 616 del 1977, superando le restrizioni iniziali previste dalla l. n. 364 del 1970 e applicate alle stesse Province in conseguenza delle riserva statale sanzionata nell'art. 8 l. l) d.P.R. n. 279 del 1974.

4. - L'infondatezza delle questioni sollevate risulta, pertanto, evidente alla luce del coordinamento sistematico delle norme che si sono succedute, a partire dal 1970, in materia di calamità naturali e di Fondo di solidarietà nazionale: tale infondatezza appare, peraltro, avvalorata sia dalla natura aggiuntiva degli interventi previsti dalla legge impugnata, dal momento che, nel caso di calamità e avversità atmosferiche, non risulta esclusa la possibilità di misure provinciali attuate attraverso diversi canali finanziari; sia dalla rilevanza nazionale dell'interesse sotteso all'istituzione del Fondo, la cui ragione fondamentale va proprio individuata nell'esigenza di riequilibrare le conseguenze dannose di eventi imprevedibili ed eccezionali, ancorché territorialmente limitati, mediante l'apporto solidaristico dell'intera comunità nazionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della l. 15 ottobre n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", in relazione agli artt. 8 nn. 13, 17, 21, 24; 16 comma 1; 107 ss. d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della stessa l. n. 590 del 1981, per violazione degli artt. 8 nn. 8, 13, 17, 18, 21, 24, 25; 9 n. 9; 16 comma 1; 17; 78; 107 ss. d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 13/10/1988.