SENTENZA N. 963
ANNO 1988
REPUBBLICA IATLIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale della l. 31 marzo 1980 n. 126, recante: "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" e dell'art. 2 l. 13 agosto 1980 n. 463, recante: "Modifiche alla l. 31 marzo 1980 n. 126", promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, notificati il 10 maggio e il 26 settembre successivi ed iscritti ai nn. 10, 11, 18 e 19 del registro ricorsi 1980.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. - I ricorsi di cui é causa investono questioni analoghe e possono pertanto essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La l. 31 marzo 1980 n. 126, recante "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" conferisce (art. 1) il diritto a un sussidio giornaliero ai "cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle Regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio". Lo stesso art. 1 prevede, ai commi 2 e 6, l'integrazione del sussidio giornaliero con una quota aggiuntiva per ogni familiare a carico, quota che viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano. E' ancora l'art. 1 a stabilire, all'ultimo comma, che l'erogazione del sussidio debba essere temporaneamente sospesa "qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833". L'art. 2 affida poi ai Comuni l'erogazione del sussidio, demandando alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di provvedere annualmente alla ripartizione, tra i Comuni interessati, dei finanziamenti previsti dalla legge stessa, i cui oneri gravano sullo stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al "Fondo sanitario nazionale".
Infine, l'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari ad adeguare la misura del sussidio ai limiti stabiliti dall'art. 1.
La successiva l. 13 agosto 1980 n. 463, oltre a elevare il limite di reddito indicato dall'art. 1 l. n. 126 del 1980 quale condizione per la corresponsione del sussidio, ha operato la formale sostituzione dell'intero art. 2 con un nuovo testo, il quale peraltro differisce dal precedente solo in quanto provvede ad adeguare l'onere di spesa.
Ad avviso delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli artt. 2 e 3 l. 31 marzo 1980 n. 126, e l'art. 2 l. 13 agosto 1980 n. 463, risulterebbero invasivi della competenza legislativa primaria ad esse spettante in materia di assistenza e beneficenza, e verrebbero, di conseguenza, a violare gli artt. 8 n. 25 e 16 comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l'art. 18 comma 2, dello stesso statuto, che riconosce alle Province autonome il potere di delegare funzioni proprie ai Comuni.
Secondo le ricorrenti le norme impugnate sarebbero altresì in contrasto con l'art. 9 n. 10, dello statuto speciale - che attribuisce alle stesse Province la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità - dal momento che la normativa in esame, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenerla afferente a tale materia, non si sarebbe limitata a porre principi ma avrebbe adottato disposizioni di dettaglio e di carattere operativo.
La Provincia di Bolzano denunzia infine un ulteriore profilo di incostituzionalità determinato dalle disposizioni concernenti le modalità di rimborso della spesa, che violerebbero l'art. 78 dello statuto.
3. - I ricorsi non sono fondati.
Le censure mosse dalla Province autonome di Trento e Bolzano si fondano principalmente sul presupposto che i rapporti e le situazioni disciplinate dalle ll. 31 marzo 1980 n. 126 e l. 13 agosto 1980 n. 463 rientrino nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, cioè in un ambito attribuito alla competenza legislativa primaria delle stesse Province.
Tale assunto risulta, peraltro, erroneo, come può apparire chiaro ove si consideri che le leggi oggetto del presente giudizio si inseriscono, conferendo ad esso coerente continuità, in un indirizzo normativo a suo tempo avviato dalla l. 6 luglio 1962 n. 921 e da ultimo ripreso e sviluppato dalla l. 24 gennaio 1986 n. 31. Le norme poste da tali testi risultano, infatti, tutte egualmente ispirate all'intento di determinare, sull'intero territorio della repubblica, condizioni idonee a minimizzare, per quanto possibile, i rischi di contagio di un morbo, quale é appunto quello di Hansen, di fronte a quale la scienza medica non dispone ancora di strumenti terapeutici decisivi.
Tale finalità, nella legislazione richiamata, emerge chiaramente attraverso la presenza di norme che prevedono la sospensione del sussidio qualora il malato abbandoni volontariamente il luogo di cura, oppure rifiuti di sottoporsi ai prescritti controlli ed accertamenti clinici e batteriologici, ovvero rifiuti l'applicazione delle misure profilattiche nei confronti della prole o, infine, non si sottoponga ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente (cfr. art. 3 l. 6 luglio 1962 n. 921; art. 1 l. 31 marzo 1980 n. 126; art. 1 l. 24 gennaio 1986 n. 31). Le norme di cui é causa perseguono dunque finalità non meramente assistenziali, bensì legate in maniera precipua alla profilassi: ciò può trovare ulteriore conferma nel carattere cronico del morbo di Hansen, col quale non sarebbe in alcun modo compatibile la previsione della sospensione - nei casi predetti - del sussidio, se questo dovesse avere una funzione esclusivamente assistenziale. A conclusioni non diverse induce, d'altro canto, attenta lettura delle norme che dispongono l'integrazione del sussidio per ogni familiare a carico e la corresponsione di tale integrazione sino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano: esse sono, infatti, volte a favorire gli accertamenti e la profilassi necessari per eliminare o quanto meno ridurre i rischi di un contagio eventualmente avvenuto, anche dopo la morte dell'hanseniano.
Un'ulteriore riprova che le ll. nn. 126 e 463 del 1980 afferiscono alla materia "sanità" può essere, infine, desunta anche dal fatto che le spese da esse previste risultano imputate al "Fondo sanitario nazionale".
4. - Chiarita la materia di pertinenza delle leggi di cui é causa, é ora da dire della censura secondo la quale le leggi in esame non recherebbero norme di principio, come dovrebbe essere nelle materie rispetto alle quali la competenza legislativa statale concorre con quella regionale o provinciale, bensì norme direttamente operative e di dettaglio.
In realtà, per valutare il merito di tale rilievo, occorre tenere presenti le difformità che le normative regionali vigenti anteriormente alla l. n. 126 del 1980 facevano registrare in ordine alla misura del sussidio previsto per gli hanseniani. Una simile situazione normativa si presentava, peraltro, incompatibile con l'interesse alla massima efficacia dell'azione profilattica, azione cui si ispira, in generale, - come si é detto - l'intera legislazione in materia e che, per risultare congrua, deve svolgersi con pari intensità in tutto il territorio dello Stato. Tale interesse, attinente all'intera comunità nazionale, appare, peraltro, idoneo a fondare una normativa intesa a fornire un indirizzo unitario alle Regioni e Province autonome nella determinazione dei sussidiai soggetti colpiti ed ai loro familiari.
5. - Dalle osservazioni che precedono discende l'infondatezza delle censure formulate sia con riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, e 16 comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (sul presupposto che le norme impugnate attengano a materia di competenza esclusiva), sia con riferimento all'art. 9 n. 10 dello stesso statuto (sul presupposto che le norme in esame vengano, invece, a incidere in materia di competenza concorrente).
Del tutto inconferente appare, infine, il rilievo mosso dalla sola Provincia di Bolzano in relazione all'art. 78 dello statuto speciale, giacché la normativa oggetto del presente giudizio integra una fattispecie estranea a quella dell'adeguamento delle finanze delle Province autonome.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 2 e 3 l. 31 marzo 1980 n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 l. 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla predetta l. n. 126 del 1980, proposte con i ricorsi di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 comma 1, 18 comma 2 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670,dalla Provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle stesse norme di legge, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 comma 1, 18 comma 2 e 78 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 13/10/1988.