SENTENZA N. 962
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la l. reg. Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1981 dal Consiglio regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla l. reg. 4 settembre 1980 concernente: provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 ss. l. 29 febbraio 1980 n. 33" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 10 novembre 1981, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 1981.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Abruzzo.
Considerato in diritto
L'art. 6 l. reg. Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27, dal titolo: <Interpretazione della normativa regionale concernente l'occupazione giovanile>, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha <revocato> la legge regionale impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 1981 dal titolo <Modifiche ed integrazioni alla l. reg. 4 settembre 1980, concernente "Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell’ art. 26 ss. l. 29 febbraio 1980 n. 33">.
Conseguentemente (v., da ultimo, sent. n. 434 del 1987) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 13/10/1988.