ORDINANZA N.955
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei punti 28) e 42) del Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione approvato con legge della Regione Abruzzi 6 giugno 1984, n. 39, nonché dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzi 29 maggio 1987, n. 27, promosso con:
1) 2 ordinanze emesse il 26.1l.1986 dal TAR per l'Abruzzo - L'Aquila sui ricorsi proposti dalla Ditta Di Battista Petrol Co. s.r.l. ed altra contro la Regione Abruzzo ed altro iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/1 ss. dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa l'1l.6.1987 dal TAR per l'Abruzzo -Sezione staccata di Pescara - sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. TOTAL contro il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo iscritta al n. 844 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 ss. dell'anno 1988;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il TAR per l'Abruzzo, Sezione de L'Aquila ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 (R.O. n.384/87), questione di legittimità costituzionale del punto 42) del <Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione>, approvato con legge della Regione Abruzzo 6 giugno 1984 n. 39, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
che ad avviso del giudice a quo la norma in esame- secondo la quale, fino al raggiungimento del numero di erogatori stabilito dal piano, i titolari di impianti autorizzati all'erogazione di gasolio situati nei Comuni indicati dal piano stesso debbono, per ottenere il trasferimento od il potenziamento dell'impianto, rinunciare ad un erogatore di gasolio dell'impianto stesso o, in alternativa, ad un erogatore di gasolio di altro impianto - detterebbe una disciplina non solo manifestamente irrazionale, in relazione al principio di buon andamento della p.a., ma anche lesiva del principio di eguaglianza;
che con ordinanza n. 385/1987, emessa in pari data, lo stesso giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale del punto 28) dello stesso piano per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.;
che secondo il giudice remittente la norma impugnata nel vietare l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione per un impianto di distribuzione di carburanti, ove questo abbia avuto un erogato medio annuo inferiore a 400.000 litri nell'ultimo triennio precedente la domanda di trasferimento - porrebbe, in primo luogo, una disciplina manifestamente irragionevole in relazione al principio di buon andamento della p.a., in quanto inidonea a raggiungere lo scopo di eliminare gli impianti a scarsa redditività; violerebbe, in secondo luogo, la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà, poiché il limite posto al trasferimento dell'impianto realizzerebbe una sorta di espropriazione senza indennizzo; assoggetterebbe, infine, alla medesima disciplina situazioni diverse, poiché il limite di 400.000 litri e parimenti di ostacolo, in base al punto 29) del piano, al trasferimento dell'impianto in altra zona;
che successivamente il TAR Abruzzi, Sezione di Pescara, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 (R.O. n.844/1987), questione di legittimità costituzionale del medesimo punto 28) della stessa legge, come novellato dall'art. 5 della legge Regione Abruzzi 29 maggio 1987 n. 27 (che abbassa l'erogato medio annuo minimo da 400.000 a300.000 litri), aggiungendo ai profili di illegittimità già prospettati nelle ordinanze nn. 384 e 385/1987 dal TAR dell'Aquila il vizio derivante dalla violazione dei principi fissati dalla normativa statale di settore (principi che garantirebbero il libero trasferimento delle concessioni) e ridondante nella lesione dell'art. 117, 1° e 2° co. Cost.;
che nessuna parte si é costituita nei tre giudizi;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che la Regione Abruzzo, con legge 29 dicembre 1987, n. 104 (G.U. 25 giugno 1988 n. 26/3 s.s.), intitolata <Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39: 6Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative6 e coordinamento con legge regionale 23 aprile 1979, n. 21> ha modificato entrambe le disposizioni impugnate;
che a mente della nuova disciplina sia il trasferimento della concessione relativa ad impianti di distribuzione di carburanti (di cui al punto 28) del citato Piano regionale), sia il potenziamento di detti impianti con gasolio (di cui al punto 42)) sono, in via di principio, consentiti, salvo eccezioni espressamente previste dalla stessa legge (vedi art. 2 della legge 29 dicembre 1987 n. 104, rispettivamente commi secondo e quarto);
che pertanto occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza delle questioni sollevate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Abruzzo, Sezione de L'Aquila, per nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate con le due ordinanze 26 novembre 1986 e al TAR per l'Abruzzo, Sezione di Pescara, per nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con ordinanza 11 giugno 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 29/07/88.