Ordinanza n. 954 del 1988

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ORDINANZA N.954

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova sul ricorso proposto dalla S.p.a. ARMCO contro il II Ufficio delle II.DD. di Genova, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/I ss. dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Genova, con ordinanza in data 30 ottobre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi dell'omesso versamento della imposta sul reddito da quella del ritardato versamento della stessa;

che, ad avviso del giudice a quo, la equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata, tra due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, se pure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di chi ometta il versamento sino a quando, rilevata dall'ufficio competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole, e, pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

che, inoltre, l'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione;

considerato che identica questione, sollevata, con riferimento agli stessi profili, dalla Commissione Tributaria di Rovereto con ordinanza del 19 gennaio 1987, é stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l' ordinanza n. 132 del 2 febbraio 1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, u.c., d.P.R. n. 602/73);

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 29/07/88.