ORDINANZA N.953
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1987 dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Coppini Bruno, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/I ss. dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21 settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli Uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, non contenendo alcuna previsione di notificazione degli avvisi di accertamento fiscale personalmente al fallito, oltre che al curatore, non consentono al fallito stesso di proporre impugnativa avverso l'accertamento anche in caso di inerzia del curatore, e, pertanto, si pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, che tendono ad assicurare a ciascuno il diritto di difesa in un giudizio che lo riguardi personalmente;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione;
considerato che questa Corte, con ordinanza n. 454 del 1987, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, sollevata dalla stessa autorità remittente sotto identici profili;
che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli già esaminati nella predetta ordinanza n. 454 del 1987;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 29/07/88.