Ordinanza n. 947 del 1988

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ORDINANZA N.947

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede la possibilità di interventi da parte del giudice nel caso in cui sussista nell'imputato una situazione di non pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o controlli medici, per preteso contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, imporrebbe, in casi come quello sottoposto all'esame del giudice a quo, un contemperamento tra le due esigenze;

Considerato che il rilievo del giudice rimettente, coinvolgente una tematica di estrema delicatezza, quale la pericolosità sociale dell'imputato, dipendente dall'equilibrio psichico dello stesso e pertanto derivante da accertamenti tecnici non sorretti da dati obiettivamente riscontrabili, propone una questione che non può essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso;

che, pertanto, tale questione non può formare oggetto di una questione di legittimità costituzionale, in quanto attinente ad un caso concreto la cui soluzione deve essere trovata mediante applicazione ermeneutica della norma impugnata, in relazione alle emergenze di fatto;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Giudice Istruttore presso il tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 29/07/88.