ORDINANZA N.946
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a carico di Guarini Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I ss. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Sant'Arcangelo ha denunciato, con riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto <contempla ed assoggetta a sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il comportamento di chi porta con se un fucile per uso caccia munito di regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio>, per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che per analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni penali;
considerato che in relazione all'analoga fattispecie dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa questa Corte ha reiteratamente (sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata la relativa questione: che nell'ordinanza di remissione non sono contenuti motivi o argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria surricordata giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 c.p. e 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sant'Arcangelo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 29/07/88.