Ordinanza n. 945 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.945

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formulazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal TAR del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Bellinaso Giuseppe ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/1 ss. dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da Furnari Benedetta ed altri contro il Ministero della P.I. ed altro, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 ss. dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 16 maggio 1983 (R.O. 702/87) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982 n. 270, recante <Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente>, nella parte in cui esclude dalla riassunzione, dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione e, subordinatamente a tale conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980/81;

che, ad avviso del giudice a quo la norma in esame - riferendosi soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di studio - discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur essendo dotati di titoli poziori, potrebbero godere solo dei (minori) benefici previsti in via generale dall'art. 38 della stessa legge per gli insegnanti supplenti;

che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si accompagnerebbe la violazione dell'art. 51 Cost., per la deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso; dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in attesa di verificare la propria preparazione culturale attraverso il conseguimento del diploma; e dell'art. 33 Cost., per la svalutazione dell'esame che il 5° comma di tale articolo prescrive per la conclusione dei vari ordini e gradi di scuole;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto in giudizio chiedendo il rigetto della questione;

che identica questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 28 ottobre 1985 (R.O. 40/88);

considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che la legge 20 maggio 1982 n. 270, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 222 del 1986, detta per la sistemazione del personale docente precario una disciplina complessa, che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversità delle situazioni regolate;

che la peculiarità della fattispecie disciplinata dall'art. 43 - sottolineata anche dalla collocazione della norma sotto il titolo <Particolari categorie di personale docente> (Capo IV del Titolo III della legge n. 270) - si radica nella situazione verificatasi allorché lo Stato, per sopperire alla mancanza di insegnanti di educazione fisica provvisti di titolo di studio e di abilitazione, dovette avvalersi di personale che ne era privo;

che nei confronti dei docenti che in tale frangente hanno prestato la propria opera il legislatore-individuando l'esistenza di un interesse pubblico specifico al compimento della formazione professionale di tale personale ed al mantenimento da parte dello stesso, per il lasso di tempo necessario, dell'impiego-ha ragionevolmente ritenuto di dover dettare una disciplina differenziata da quella posta in via generale per gli altri insegnanti supplenti;

che, pertanto, l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 a favore di altre categorie di insegnanti che non si trovino nella particolare situazione presa in esame da tale norma é rimessa esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore;

visti gli articoli 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982 n. 270, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 28/08/88.