Ordinanza n. 944 del 1988

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ORDINANZA N.944

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da La Fleur Rosina, ordinanza iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che i condannati i quali <abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare> durante il processo di cognizione siano affidati al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece, un identico trattamento per i condannati i quali <non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale> durante il processo di cognizione;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo, oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di custodia cautelare;

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile (v. sentenze n. 164 del 1985, n. 67 del 1984).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 18 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.