Ordinanza n. 941 del 1988

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ORDINANZA N.941

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio l987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'Ufficio II.DD. di Borgo Valsugana, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/I ss. dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa Rurale di Strigno ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, irrogata per ritardo di 78 giorni nel versamento all'Esattoria delle ritenute IRPEF su interessi di depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di I grado di Trento, con ordinanza del 15 maggio 1987 (R. O. n. 45/88), sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 92;

che, ad avviso della Commissione, detta norma, parificando l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrasterebbe con il principio di uguaglianza , e violerebbe la direttiva impartita dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni), ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

considerato che identica questione é già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 132 del 1988, alla stregua del rilievo che, poiché l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero sia stato ritardato ulteriormente, la pretesa di <introdurre un'ulteriore differenziazione fra il ritardo oltre i tre giorni e l'omissione del versamento trova ostacolo nell'impossibilità per questa Corte di dettare una disciplina positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono>;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione menzionata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.