ORDINANZA N.940
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1 SS. dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della società di capitale alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;
che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben può giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non può influire sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla effettiva capacita contributiva, di guisa che la discriminazione, ai fini della detraibilità del credito di imposta, tra chi abbia osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;
considerato che già con la sentenza n. 186 del 1982 e, più recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha affermato che la determinazione del quantum del tributo ben può essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti;
che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione;
che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione della citata disposizione costituzionale, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale;
che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.