Ordinanza n. 935 del 1988

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ORDINANZA N.935

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1987 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mariotti Vittorio e l'Ente Fiera Vicenza, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Vicenza da Mariotti Vittorio nei confronti dell'Ente Fiera di Vicenza, avente ad oggetto la impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente, nella sua qualità di dirigente-segretario dell'Ente convenuto, ex art. 2119 cod. civ., il giudice adito ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ove interpretato nel senso della sua applicabilità ad ogni licenziamento individuale - a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno convenzionalmente e formalmente strutturato quale sanzione disciplinare - ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

considerato che, ad avviso del giudice a quo, siffatta interpretazione, suggerita dalla decisione della Corte Suprema di cassazione, SS.UU., n. 4823 del 1° giugno 1987, renderebbe le norme in questione illegittime in riferimento agli artt. 70, 75 e 136 Cost., risolvendosi nella creazione surrettizia di una norma positiva con efficacia di legge abrogativa delle disposizioni sulla estinzione del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., 2 e 10 della legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 7, quarto comma, della legge n. 300 del 1970;

che, inoltre, nell'ordinanza di rimessione si rileva che la forza espansiva della riferita interpretazione dell'art. 7 nell'area del recesso ad nutum determinerebbe, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., un trattamento deteriore per i datori di lavoro economicamente più deboli;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione;

che il procedimento a quo riguarda il licenziamento di un dipendente con qualifica dirigenziale, e, pertanto, andava risolto dal Pretore di Vicenza in modo autonomo rispetto alla citata sentenza della Corte Suprema di cassazione, SS.UU., n. 4823/87, essendo il licenziamento dei dirigenti disciplinato (come affermato anche dalla giurisprudenza della stessa Cassazione: Sez. Lavoro n. 7169 del 1° settembre 1987) esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., oltre che dai contratti collettivi applicabili;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui é stata proposta, appare priva di rilevanza nel giudizio a quo, e, conseguentemente, va dichiarata inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 75 e 136 Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.