Ordinanza n. 929 del 1988

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ORDINANZA N.929

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1986 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Maffini Lucia ed altro, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 21 luglio 1986, ha sollevato: a) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, questione di legittimità degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, <e successive modificazioni, nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicura> (recte: assicurano) <un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1/10/83>; b) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 128 della Costituzione, questione di legittimità dei detti artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, <e successive modificazioni.. . nella parte in cui direttamente impone> (recte: impongono) <la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi prima del 1/10/83, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale>;

considerato che la prima questione é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 369 del 1988 é manifestamente infondata con ordinanza n. 803 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

e che la seconda questione é stata già dichiarata inammissibile con la stessa ordinanza n. 803 del 1988, non essendo <stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate>.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), <e successive modificazioni>, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), <e successive modificazioni>, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 128 della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.