Sentenza n. 923 del 1988

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SENTENZA N.923

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1984, n. 46 (<Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 9 maggio 1984, n. 27>), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Giammusso Salvatore ed Ente Minerario Siciliano iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana;

udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

1.-Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento economico previsto, per la risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente minerario siciliano, dall'art. 6, secondo comma, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 - in misura superiore rispetto a quella in concreto riconosciuta e calcolata secondo i parametri fissati dalla successiva legge regionale siciliana 10 agosto 1984, n. 46 - il Pretore di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della citata legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, in riferimento all'art. 3 Cost.

Il giudice rimettente ha in primo luogo negato che la norma più sfavorevole contenuta nella legge n. 46 del 1984, nonostante la definizione formale riportata nel titolo della legge stessa, possa essere qualificata come interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984 n. 27, dovendosi viceversa ad essa riconoscere natura ed effetti modificativi della precedente disciplina, per quanto attiene alla misura della indennità una tantum per il pensionamento anticipato volontario, suscettibile così di applicazione autonoma nel contenuto, nel tempo e nelle modalità.

Pertanto, ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge regionale n. 46 del 1984, introducendo una disciplina più sfavorevole, avrebbe realizzato una ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 3 Cost., tra il caso in cui al momento della sua entrata in vigore l'indennità una tantum non fosse stata ancora corrisposta al lavoratore, che pur avesse già presentato domanda di prepensionamento ai sensi della legge n. 27 del 1984 ed avesse altresì lasciato il proprio posto di lavoro, per effetto dell'accoglimento della domanda stessa, rispetto al caso del lavoratore prepensionato che avesse già ricevuto l'indennità in questione calcolata secondo il più favorevole criterio indicato nella legge regionale n. 27 del 1984, e ciò in quanto nel primo caso il lavoratore si troverebbe, ai sensi del secondo comma del citato art. 9 della legge regionale n. 46 del 1984, nella sola alternativa di rinunziare alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di accettare la riduzione dell'indennità una tantum riconosciutagli.

2. - Deve essere preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel presente giudizio per il Presidente della Regione siciliana, in quanto l'ordinanza di rimessione appare sufficientemente motivata sul punto della rilevanza, essendo possibile dal suo contenuto stabilire l'incidenza in concreto della dedotta questione di legittimità costituzionale.

3. - Quanto al merito della questione, va rilevato che il tenore del primo comma dell'art. 9 della legge n. 46 del 1984, oggetto di impugnativa - secondo cui <a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, é corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare...>, cioè in una misura più sfavorevole di quella prevista nella legge n. 27 citata - e tale da escludere la sussistenza della asserita disparità, dovendo la norma essere interpretata nel senso che la disciplina sopravvenuta non possa essere applicata a tutti coloro cui siano riferibili rapporti già esauriti.

Fra essi devono ritenersi ovviamente compresi - come sembra del resto sostenere l'Avvocatura dello Stato - non solo coloro nei cui confronti, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, fosse già stata materialmente pagata l'indennità, bensì anche coloro la cui domanda di collocamento a riposo fosse stata già accolta, (come, nel caso oggetto del giudizio a quo, risulta dalla nota dell'Ente minerario siciliano n. 3568 del 28 giugno 1984), essendosi in tal modo già risolto il rapporto di lavoro, e nei cui confronti fossero già stati definiti i rapporti economici connessi, mediante la determinazione dell'indennità nella misura prevista dalla precedente legge n. 27 del 1984.

Non può di fatti considerarsi rilevante, per ritenere invece applicabile la nuova legge, la circostanza che, al momento della sua entrata in vigore, non fosse ancora intervenuto il materiale pagamento della indennità, trattandosi di un evento meramente attuativo di attività di volizione completamente esauritesi sotto il vigore della legge precedente, dato che quella successiva, oggetto di impugnativa, fa espressamente decorrere i propri effetti <dalla data di entrata in vigore>.

In tal senso va dunque interpretata anche la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 9, oggetto di censura, il quale prevede che <le domande presentate in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, possono essere confermate o ritirate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo>.

Anche questa previsione, dovendo essere inquadrata nell'intero contesto normativo, va dunque interpretata alla luce del primo comma, e quindi considerarsi applicabile solo alle ipotesi in cui non si fosse in presenza di rapporti già esauriti sotto il regime della legge precedente, cioè di ipotesi in cui le domande di prepensionamento non fossero state ancora accolte, perché, invece, nel caso in cui già lo fossero state, si sarebbe prodotta irreversibilmente la risoluzione del rapporto di lavoro, nel qual caso delle domande già presentate non sarebbe più stato possibile il ritiro.

4.-Non sussiste, perciò, come invece sostenuto nell'ordinanza di rinvio, l'asserita disparità <tra il lavoratore prepensionato nei cui confronti ... sia stata completata in tempi anteriori all'entrata in vigore della legge regionale n. 46 del 1984 la fattispecie in questione, con la corresponsione dell'indennità una tantum, ed il lavoratore che ha presentato analoga richiesta di prepensionamento, nei cui confronti non sia avvenuto altrettanto>. Difatti sulla base della corretta interpretazione della norma denunciata, anche al lavoratore che, come nel caso di specie, si sia vista accolta la domanda di prepensionamento prima della entrata in vigore della legge n. 47, non possono applicarsi le disposizioni più sfavorevoli in essa contenute.

5.-La soluzione della questione di legittimità costituzionale in via interpretativa nei sensi anzidetti assorbe ogni altro profilo, pur enunciato nell'ordinanza di rinvio, circa il carattere innovativo o di interpretazione autentica della norma denunciata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1984, n. 46, (<Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984 n. 27 e modifiche alle leggi regionali 6 giugno 1975 n. 42 e 9 maggio 1984 n. 27>), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanisetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.