Ordinanza n. 912 del 1988

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ORDINANZA N.912

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dal Pretore di Sortino nel procedimento penale a carico di BARRESI Carmelo, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 dell'anno 1987;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il pretore di Sortino, con ordinanza del 12 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;

che, in particolare, secondo il giudice a quo si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chi ha demolito l'opera prima e chi l'ha demolita dopo la data di entrata in vigore della legge suddetta, sebbene in entrambi i casi, con l 'eliminazione dell'opera, venga rimossa la situazione di antigiuridicità; e la disparità sarebbe resa ancor più evidente dal fatto che chi ha eliminato le opere abusive non potrebbe più chiedere la licenza in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e quindi beneficiare dell'estinzione del reato ai sensi del successivo art. 22;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che analoga questione é stata decisa con la sentenza interpretativa di rigetto n. 369 del 1988, la quale ha ritenuto che il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del reato) é applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il 1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985;

che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato di costruzione abusiva é stato appunto commesso dopo il 1° ottobre 1983 e che la demolizione dell'opera é avvenuta dopo il 6 luglio 1985;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Sortino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.