Ordinanza n. 910 del 1988

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ORDINANZA N.910

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dal Pretore di Bettola nel procedimento civile vertente tra GUGLIELMETTI Luigi e GIOIA Giuseppe iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15/1a ss dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Gioia Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Corrado Sforza Fogliani per Gioia Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, essendo stata l'esecuzione dal provvedimento de quo fissata per il giorno 28 novembre 1986 (con sentenza del 29 ottobre 1986), il differimento disposto dalla norma impugnata e cessato il 28 agosto 1987;

che successivamente é intervenuto il d.l. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo fino al 31 ottobre 1987, disponendo inoltre, all'art. 2, che il conduttore per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data fissata dal giudice per il rilascio non é tenuto al risarcimento dei danni moratori ex art. 1591 cod. civ.;

che, da ultimo, una nuova proroga degli sfratti, originariamente limitata agli immobili adibiti ad uso abitativo, é stata disposta, per i comuni di cui all'art. 1, primo comma, del d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986 n. 899, dal d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, poi integrato dalla legge di conversione 8 aprile 1988 n. 108 con due norme concernenti anche gli immobili destinati ad uso non abitativo: l'art. 1 bis che estende a tali immobili la proroga al 31 dicembre 1988 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta dall'art. 1, e l'art. 4 bis, il quale aggiunge che <gli artt. 1 e 1 bis si applicano nei comuni di cui all'art. 13-quater, commi 3 e 4, del d.l. 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120>;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti, anche alla luce delle norme sopravvenute, se permanga la rilevanza della questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bettola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.