Ordinanza n. 904 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.904

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dal Tribunale di Brescia - Sez. Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Ambrosetti Bernardo ed altro, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/I ss. dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Tribunale di Brescia - Sez. Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Nicosìa Gaetano e la S.n.c. La Cartotecnica, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento promosso da Ambrosetti Bernardo ed altri contro la Banca Popolare di Palazzolo, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme, ha sollevato, con ordinanza del 23 ottobre 1986 (R.O. n. 129/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod . proc. civ. in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica rispetto a coloro che ricevano la notifica a mezzo posta (art. 81, legge n. 890 del 1982) in quanto, mentre per gli uni la notifica si perfeziona con la semplice spedizione della raccomandata, rimanendo irrilevante la sua effettiva consegna al destinatario, per gli altri, nel caso in cui il destinatario della raccomandata sia assente, previo avviso al destinatario stesso, il plico é depositato all'ufficio postale e la notificazione si ha per effettuata solo dopo il decorso del termine di dieci giorni dal detto deposito;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha rilevato l'insussistenza della disparità di trattamento, essendo le modalità identiche in riferimento al procedimento di notificazione ed essendo consentito in entrambi i casi al destinatario di prendere conoscenza dell'atto;

che lo stesso Tribunale di Brescia, nel procedimento tra Nicosia Gaetano e S.n.c. La Cartotecnica, sempre di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme, con ordinanza del 19 marzo 1987 (R.O. n. 296/87), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che i due giudizi, siccome prospettano identica questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

considerato che non sussiste la denunciata disparità di trattamento;

che, invero, una volta realizzata la fondamentale esigenza dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario - esigenza certamente soddisfatta dall'art. 140 cod. proc. civ.

con l'affissione dell'avviso di deposito - l'adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti, in presenza delle quali, pertanto, il parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost. é inesattamente invocato;

che, in particolare, la mancanza di omogeneità tra la situazione disciplinata dal codice di rito e quella di cui alla legge n. 890 del 1982 risulta dalla considerazione che, nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario affigge alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario avviso dell'eseguito deposito della copia dell'atto nella Casa comunale; avviso che, ai sensi dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., deve contenere elementi essenziali di identificazione dell'atto da notificare, quali il nome del richiedente la notifica, l'indicazione della natura dell'atto e quella del giudice che ha emesso il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, con la menzione della relativa data;

che siffatte indicazioni non possono, ovviamente, essere contenute nell'analogo avviso da rilasciarsi dall'agente postale ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, in quanto l'atto e, in tal caso, racchiuso nel plico dalla cui busta nessun elemento e desumibile oltre al nome del destinatario;

che ciò spiega ragionevolmente come nel secondo caso la presunzione di conoscenza dell'atto sia differita al compimento di un congruo lasso di tempo (10 gg.) entro cui può ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza, acquisti quegli elementi di conoscenza il cui apprendimento, nel caso di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., e adeguatamente garantito dal contenuto dell'avviso di deposito;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.