ORDINANZA N.901
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dalla Corte Militare di Appello di Roma nel procedimento penale a carico di Basile Vincenzo ed altro, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 prima s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza 15 luglio 1987 la Corte militare di Appello di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 3 e 27, secondo co. (rectius, terzo comma) Cost.;
che rilevava nell'ordinanza la Corte rimettente la sussistenza di manifesta disparità di trattamento fra il militare imputato di violazione generica di consegna ex art.li 118, 120 c.p.m.p., per fatti sostanzialmente analoghi ma talvolta anche più gravi, rispetto al militare chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 122 c.p.m.p. che finirebbe così per essere assoggettato ad un trattamento sanzionatorio notevolmente deteriore;
che, peraltro, anche l'art. 27 Cost. verrebbe coinvolto nella sfavorevole valutazione, in quanto quell'eccessiva severità non sarebbe conforme al principio che esclude trattamenti contrari al senso di umanità nel perseguimento del fine di emenda, dato che, quando la pena non é ispirata a criteri di proporzionalità al fatto di reato, deve ritenersi superato il senso di umanità;
che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiedeva dichiararsi non fondata la sollevata questione.
Considerato innanzitutto che, stando alla motivazione espressa così come più sopra riportata, é evidentemente al terzo comma dell'art. 27 Cost. che la Corte militare intendeva riferirsi, e non al secondo, come e stato indicato per manifesto errore materiale che può essere, perciò, de plano corretto da questa Corte;
che, però, la questione, nei termini stessi in cui é stata oggi proposta, era già stata sollevata, e con gli stessi argomenti, fin dal 1982 (ord. 4 novembre, n. 221 reg. ord. 1983) dal Tribunale militare di Padova, e risolta, con la sentenza 2 aprile 1985 n. 102 di questa Corte, con declaratoria di non fondatezza;
che, non essendo stati adombrati nuovi profili, la Corte non trova ragioni per discostarsi dal precedente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata dalla Corte militare d'Appello di Roma con ordinanza 15 luglio 1987, con riferimento agli art.li 3 e 27 comma terzo Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.