ORDINANZA N.898
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. I Giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità promosso dal P.G. nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, iscritta al n. 856 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/I ss. dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Del Fante Florio ed altri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 16 giugno 1987, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, per omissioni ed inadempienze in relazione a diversi abusi edilizi compiuti nel territorio del comune di Rocca di Mezzo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), nella parte in cui, dopo avere affermato che resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti, fa esclusivo riferimento all'art. 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con ciò limitando ingiustificatamente la competenza della Corte stessa, in materia di danno ambientale causato da pubblici dipendenti, alla cognizione dei soli danni indiretti;
considerato che analoga questione é già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;
che l'ordinanza in oggetto aggiunge ai parametri di riferimento in detta sentenza considerati quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost.: il che, tuttavia, non introduce sostanziali profili di novità della questione, atteso che tali ulteriori riferimenti vengono posti in via meramente consequenziale rispetto alla denunciata violazione degli artt. 103 e 25 Cost., esclusa con la citata sentenza n. 641 del 1987;
che, del resto, l'intero nucleo argomentativo dell'ordinanza suddetta si fonda su una ipotesi ricostruttiva del concetto di illecito ambientale che trova puntuale smentita nella ripetuta sentenza di questa Corte n. 641 del 1987;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.