Ordinanza n. 896 del 1988

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ORDINANZA N.896

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Fuso Cosimo e Amministrazione Giudiziaria beni relitti Anna Elia, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179/bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1985 dal Pretore di Maglie nei procedimenti civili vertenti tra Fersini Salvatore ed altri e De Marco Galluccio Maria, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232/bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra Cino Antonio ed altri e Flascassovitti M. Luisa, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244/bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 21 settembre 1985 dal Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Zollino Cosìmo e Cazzato Nicola, iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/I ss. dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 2 ottobre 1985 dal Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Galluccio Luigi e Metrucci Annunziato ed altri, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/I ss. dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dal Pretore di Nardo nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare S. Carlo e Alemanno Luce ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/I ss. dell'anno 1986;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con due ordinanze, rispettivamente del 5 febbraio 1985 (R.O. n. 186/85) e 18 aprile 1985 (R.O. n. 339/85); il Pretore di Nardo, con ordinanza del 23 aprile 1986 (R.O. n. 577/86); il Pretore di Maglie, con ordinanza del 12 marzo 1985 (R.O. n. 306/85); il Pretore di Galatina, con due ordinanze rispettivamente del 21 settembre 1985 (R.O. n. 835/85) e 2 ottobre 1985 (R.O. n. 836/85); hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo cui l'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968 va interpretato nel senso che i piccoli coloni e i proprietari concedenti sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la stessa ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna;

che, ad avviso dei giudici remittenti, risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, perché la detta norma non avrebbe natura interpretativa ma innovativa e, quindi, non sarebbe retroattiva, sia sotto il profilo dell'ingiustificata identità di trattamento della posizione del datore di lavoro e del proprietario concedente che é parte in un rapporto associativo condivisione del prodotto del fondo ed assunzione dei rischi dell'impresa; b) l'art. 41 Cost., perché l'avere posto a carico del proprietario concedente, in misura preponderante, l'onere contributivo gli impedisce di determinarsi liberamente nella consunzione dell'impresa agricola; c) l'art. 42 Cost., perché l'aggravio della posizione del concedente rispetto a quella del colono cui compete la maggior parte del prodotto elimina la convenienza nella coltivazione; d) l'art. 44 Cost., perché lo spostamento in capo al concedente, che e di solito un piccolo proprietario, del maggior peso degli oneri contributivi non attua i precetti della realizzazione di più equi rapporti sociali e dell'aiuto alla piccola proprietà;

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 186/1985 é intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della questione;

considerato che i sei giudizi, siccome prospettano questione identica, devono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la disciplina della materia su cui si controverte rientra nella discrezionalità del legislatore al quale spetta l'attuazione delle finalità di politica socio-economica del Paese;

che, pertanto, essa é manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost., dai Pretori di Lecce, di Nardo, di Maglie e di Galatina con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.