ORDINANZA N.894
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria -di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Ionica-Reggio Calabria-) e n. 3271 (Trasferimento all' Opera per la valorizzazione della Sila- Sez. speciale per la riforma agraria- di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Ionica-Reggio Calabria -), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Pellicano Pierdomenico e Opera Valorizzazione Sila, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 luglio 1982, il Tribunale di Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pierdomenico e l'Opera Valorizzazione Sila, ha sollevato, in base all'art. 134 Cost., questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso nell'esercizio della funzione legislativa delegata, rispetto al l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
considerato che l'ordinanza é stata già sottoposta all'esame di questa Corte che, con ordinanza n. 308/86, ha disposto la sospensione del giudizio al fine di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza della questione;
che dagli accertamenti disposti al riguardo non sono emersi elementi utili al fine di cui sopra, mentre l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione circa la rilevanza della questione, la quale appare, pertanto, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria -) e n. 3271 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma agraria-di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Ionica - Reggio Calabria -), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.