ORDINANZA N.893
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 maggio 1975, n. 26 (Norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da De Polo Fabio contro l'I.A.C.P. della Provincia di Trieste, iscritta al n. 891 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, con ordinanza dell' 11 aprile 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 maggio 1975, n. 26, nella parte in cui demanda al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti di revoca dell'assegnazione degli alloggi popolari, per contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto incide nel campo della giurisdizione, che e materia sottratta alla competenza legislativa regionale, e viola i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale (d.P.R. n. 1035 del 1972); nonché con l'art. 103 Cost. (principio di salvaguardia della giurisdizione amministrativa), in forza del quale la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione é affidata agli organi della giustizia amministrativa;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale univoco della Corte di cassazione, anche in caso di revoca delle assegnazioni degli alloggi popolari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di tutela di diritti soggettivi;
che la norma impugnata attua detto indirizzo, riproducendo, per esigenza di chiarezza, un principio già contenuto nel d.P.R. n. 1035 del 1972;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 22 maggio 1975, n. 26 (Norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 5 della legge 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e 103 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.