ORDINANZA N.890
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima ss. dell'anno 1987;
visto l'atto di costituzione di Papisca Antonietta, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p. nella parte in cui detta norma non consente agli eredi del militare che, avendo già ottenuto la riabilitazione ordinaria, sia deceduto prima di chiedere quella militare, di agire in sua vece per lo stesso scopo.
Considerato che a questa Corte si chiede in tal modo di rifondare ex-novo una disciplina della riabilitazione militare, oggetto di scelte ampiamente discrezionali del legislatore, denunziandosi per di più una norma che é estranea al tema del giudizio, poiché concerne semplicemente la facoltà del P.G. di chiedere la riabilitazione di ufficio e non la titolarità del diritto alla riabilitazione che non spetta nemmeno agli eredi del condannato comune (cfr. art. 44 disp. att. c.p.p.);
che quindi la questione é manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p., promossa dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.