ORDINANZA N.889
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Conte Raffaele ed altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 prima s.s. dell'anno 1987;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile all'ipotesi di offese contenute nell'atto di citazione, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che l'esimente in parola, nonostante che le espressioni offensive rappresentino pur sempre un abuso del diritto di difesa con possibili conseguenze processuali, disciplinari e civili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario, assicurando immunità per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorché tollerabile, nella contrapposizione dialettica della contesa, può essere l'ardore polemico il cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in pregiudizio per l'efficacia delle difese;
che simile ragione evidentemente non sussiste per l’atto di citazione redatto prima dell'instaurazione del contraddittorio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p., nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute nell'atto di citazione, promossa dal Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.