Ordinanza n. 889 del 1988

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ORDINANZA N.889

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Conte Raffaele ed altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 prima s.s. dell'anno 1987;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile all'ipotesi di offese contenute nell'atto di citazione, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che l'esimente in parola, nonostante che le espressioni offensive rappresentino pur sempre un abuso del diritto di difesa con possibili conseguenze processuali, disciplinari e civili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario, assicurando immunità per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorché tollerabile, nella contrapposizione dialettica della contesa, può essere l'ardore polemico il cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in pregiudizio per l'efficacia delle difese;

che simile ragione evidentemente non sussiste per l’atto di citazione redatto prima dell'instaurazione del contraddittorio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p., nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute nell'atto di citazione, promossa dal Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.