SENTENZA N.886
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 18 settembre 1987, depositato il Cancelleria il 24 settembre successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1987 per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle due sentenze della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nn. 7020 e 7021/86, in data 26 maggio 1986, con le quali si e negato che la qualifica di artigiano possa essere validamente riconosciuta con legge provinciale a chi non é in possesso dei requisiti previsti dalla legge dello Stato, invadendo così la sfera di competenza della Provincia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Nelle more del giudizio davanti alla Corte e sopravvenuto il d.l. 30 dicembre 1987 n. 536 (<Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS>), convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, il cui art. 5 contiene, al nono comma, una norma di interpretazione autentica che risolve la questione oggetto del ricorso proposto dalla provincia autonoma di Bolzano in senso favorevole a quest'ultima.
In essa si stabilisce che <le disposizioni dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali>.
Considerata l'efficacia retroattiva di tale norma, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Luigi MENGONI
Depositata in cancelleria il 26/07/88.