SENTENZA N.885
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, tredicesimo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Pavia nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Cogegas e l'I.N.P.S., iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 prima s.s. dell'anno 1987;
visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
uditi l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto,
1. - La questione va risolta sul piano interpretativo.
Il comma tredicesimo dell'art. 1 della l. n. 61 del 1987 ha convertito in situazioni giuridiche, conformi alla disciplina data dalla nuova legge alla materia, quelle situazioni di fatto che si erano formate già sotto la vigenza della precedente disciplina.
Si trattava di rapporti contributivo - assicurativi che talune aziende, nonostante la normativa dell'epoca (art. 2 l. 22 dicembre 1960 n. 1593 e art. 8 l. 6 dicembre 1971 n. 1084) non le obbligasse, giusta la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno tuttavia volontariamente posto in essere. E ciò sia perché preoccupate di garantire comunque ai dipendenti quella modesta integrazione pensionistica e di liquidazione che rendesse più adeguato e dignitoso il trattamento di fine rapporto, sia perché ritenessero di adempiere ad un obbligo giuridico. Certo si e che su tali volontari versamenti si sono consolidate nel corso degli anni posizioni assicurative in via di accumulo, o addirittura già produttrici di effetti, attesa l'avvenuta corresponsione della liquidazione, e della pensione integrativa in corso di erogazione. E’ evidente che il legislatore ha inteso legittimare siffatte situazioni che, formate in via di fatto al di fuori delle previsioni normative, si sono però fondate su di un libero e volontario comportamento dei datori di lavoro ed hanno prodotto effetti giuridici socialmente apprezzabili, proprio nei sensi ora voluti dalla nuova legge.
Non senza ragione lo stesso Istituto interessato alla vicenda (I.N.P.S.) allude nelle deduzioni scritte ed orali a versamenti <spontaneamente effettuati>: anche se deve rilevarsi che, per verità, la norma non fa menzione della <spontaneità> dell'atto.
Vero é, però, che é nota la distinzione, sul piano giuridico, fra spontaneità e semplice volontarietà del comportamento, che non cessa di essere <volontario> anche se spontaneo non e. In realtà, se la norma non richiede espressamente, a particolari effetti, che la condotta derivi <sua sponte> dalla coscienza del soggetto agente, é sufficiente che essa sia volontaria: e tale s'intende sempre il comportamento previsto dal legislatore quando non vi siano altre specificazioni.
2.- Tutto questo, pero, significa anche che dalla previsione della norma impugnata restano esclusi i comportamenti <non volontari>. Vale a dire, i versamenti effettuati dietro perentorie ingiunzioni dell'I.N.P.S., o sotto la coazione di procedure giudiziarie o addirittura di atti esecutivi.
Proprio in forza del tacito requisito di <volontarietà> che va attribuito ad ogni comportamento umano contemplato dalla legge, salvo che sia stato definito come colposo e salvo le ipotesi espresse di responsabilità obbiettiva, la menzione di <contribuzioni versate>, nella disposizione impugnata, null'altro può significare se non <contribuzioni volontariamente versate>.
Così interpretata, la norma va esente da censure riferibili all'art. 3 Costituzione, perché diversa e la situazione relativa alle contribuzioni versate da chi vi fu costretto, e perciò mai ebbe ad effettuare volontari versamenti. Mentre, poi, nemmeno entra nelle situazioni comparabili quella di chi mai ebbe ad effettuare versamenti di sorta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, tredicesimo comma, della l. 3 marzo 1987, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni della l. 6 dicembre 1971 n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas), sollevata dal Pretore di Pavia, con ordinanza 16 ottobre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.