SENTENZA N.883
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 9 aprile 1987, n. 224 recante <Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali>, pro mosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 24 aprile 1987 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1987.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente.
Considerato in diritto
1.- Oggetto della impugnativa da parte del Commissario dello Stato per la regione siciliana sono gli artt. 2, 3, 5, quinto comma e 7, secondo comma, della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 aprile 1987, recante <Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali>, di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.
2. - La legge comprendente le disposizioni censurate, promulgata con la data del 27 maggio 1987, n. 32, e stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 30 maggio 1987, n. 22, nella quale e anche pubblicata la legge 27 maggio 1987, n. 33, recante il titolo: <Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali> .
Orbene, la legge n. 33 citata, dispone all'art. 1 che <Alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali, sono apportate le seguenti modifiche: sono soppressi l'art. 2, l'art. 3, le parole <prescindendo dai limiti di eta6 contenute nel quinto comma dell'art. 5, nonché il secondo comma dell'art. 7>.
Con l'esplicita abrogazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 33 sono perciò venute meno tutte le norme e le disposizioni contenute nella coeva legge n. 32 che avevano costituito oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, le quali non hanno potuto esplicare alcuna efficacia dal momento che la legge che le abrogava e stata pubblicata nel medesimo numero della Gazzetta ufficiale, ed é entrata in vigore nello stesso giorno previsto per l'inizio della loro vigenza.
In ordine alla proposta impugnativa deve perciò essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.