Sentenza n. 875 del 1988

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SENTENZA N.875

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 (<Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio>), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1985 dalla Corte dei Conti - Sez. IIIa giurisdizionale - sul ricorso proposto da Segneri Emilio iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

1. -La Corte dei conti, adita per il riconoscimento in favore di un pensionato della C.P.D.E.L. dei benefici previsti, per i mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge 11 febbraio 1980 n. 19, dubita della legittimità costituzionale di tale legge, in riferimento all'art. 3 Cost., perché essa e limitata soltanto ai dipendenti civili e militari dello Stato mentre non contempla anche i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni od assegni privilegiati nella misura e per le infermità previste nel suo articolo l.

2. - La questione é fondata.

Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la questione di legittimità costituzionale debba considerarsi limitata solo agli artt. 1, 2 e 3 della legge denunciata.

Anche se difatti in un certo punto dell'ordinanza di rimessione viene fatto riferimento solo ai benefici previsti da tali articoli, tuttavia sia dall'intero contesto della motivazione del la ordinanza predetta, sia espressamente nel dispositivo, la questione e sollevata con riferimento alla legge n. 19 del 1980 nel suo complesso, e quindi anche in relazione ai benefici previsti dagli altri articoli di essa.

Ciò premesso va rilevato che la legge 11 febbraio 1980 n. 19, avente ad oggetto provvidenze a favore di mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, prevede una serie di benefici tra i quali, esemplificativamente, l'ordinanza di rinvio indica l'erogazione di una indennità per una volta tanto, nonché indennità e rimborsi per cure fisioterapiche, protesi e ricoveri presso istituti rieducativi in favore di mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni ed assegni privilegiati, che risultino affetti da invalidità contemplate nella Tabella E, lettera A n. 2 e A bis n. 3, annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

In base ad una inequivocabile interpretazione della legge denunciata - esplicitamente dimostrata nella ordinanza di rimessione, sulla base del testo della normativa denunciata, nella misura della copertura finanziaria, nonché delle precisazioni contenute al riguardo nella relazione governativa di accompagnamento del DDL, e nelle risultanze del dibattito parlamentare-essa ha, come destinatari solo i dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti sopra specificati.

Tuttavia, come si osserva da parte del giudice a quo nel corso del dibattito parlamentare (in particolare, nell'ordine del giorno presentato dalla 1a Commissione permanente del Senato, in Atti Senato, VIII Leg., seduta 11 dicembre 1979) era stata posta in evidenza l'esigenza di evitare disparità di provvidenze in eguali situazioni di bisogno, provvedendosi però nel frattempo ad approvare una legge solo in favore del personale civile e militare dello Stato, per l'esigenza di realizzare un primo e più urgente intervento in favore di quella categoria di dipendenti pubblici, nell'assunto che essa fosse nella materia particolarmente sfavorita.

Senonché, nonostante il notevole tempo trascorso, pur essendo, all'epoca in cui la legge venne approvata, posta in evidenza l'esigenza di evitare sperequazioni, nessun intervento legislativo e intervenuto nei confronti dei pensionati della C.P.D.E.L. divenuti paraplegici per causa di servizio.

L'esclusione di questa categoria di personale dai benefici previsti per i dipendenti civili e militari dello Stato, non appare perciò giustificato, perché i benefici in parola non possono ritenersi in alcun modo collegati ne alla particolare natura del servizio, perché questo, con riferimento al tipo di infermità presa in considerazione non sembra avere alcuna influenza, né alla peculiare struttura del trattamento economico, perché, trattandosi di provvidenze connesse ad una infermità, nessuna rilevanza può avere detta struttura, per cui la esclusione dei pensionati della C.P.D.E.L. dalla previsione della legge 11 febbraio 1980, n. 19, e da ritenersi ingiustificatamente discriminatoria.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, (<Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio>) nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.