ORDINANZA N.867
ANNO 1988
Commento alla decisione di
Giovanni Virga
(per gentile concessione della Rivista telematica Lexitalia.it )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517 (<Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico>), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e la Direzione del Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 15 settembre 1987 (R.O. n. 808 del 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517, nella parte in cui non prevede che, avverso i provvedimenti dell'insegnante o degl'insegnanti di classe relativi al passaggio degli alunni dall'una all'altra classe del corso d'istruzione elementare, sia consentito ai genitori, in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario;
che la questione é stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo un diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, competente a conoscere della legittimità dei provvedimenti su detti, in quanto la norma impugnata configura la posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo;
che appare evidente la manifesta infondatezza della questione, in quanto nessuno degli articoli della Costituzione anzi detti garantisce, in relazione alla carriera scolastica, un diritto soggettivo assoluto, mentre il riconoscimento al riguardo di un interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguata tutela (costituzionalmente garantita: art. 24, primo comma; 103, primo comma; 113 Cost.) alla posizione soggettiva degl'interessati ai quali, con il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, e assicurato il controllo giudiziale della legalità dell'azione dell'amministrazione scolastica, attraverso la valutazione dell'esercizio della discrezionalità amministrativa e, ove ne ricorrano le circostanze, l'annullamento degli atti illegittimi, accompagnato dalla possibilità di tutela cautelare, in fase di sempre più incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza del giudice amministrativo.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517 (<Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico>), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15 settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.
Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 21/07/88.