Ordinanza n. 865 del 1988

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ORDINANZA N.865

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della l. 9 maggio 1984, n. 118 (interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336, (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824, (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, promosso con le ordinanze emesse: il 17 maggio 1985 dal Pretore di l'Aquila, il 20 marzo 1987 dal Pretore di Cagliari, il 2 dicembre 1986 dal Pretore di Arezzo, il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Venezia, il 6 maggio 1987 dal Pretore di Cagliari, il 3 giugno 1987 dal Pretore di Roma e il 1° settembre 1987 dal Pretore di Bari, iscritte rispettivamente al n. 208 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 263, 270, 330, 364, 371, e 779 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986, 28, 30, 34, 36 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

visto l'atto di costituzione dell'A.CO.TRA.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra il Consorzio di bonifica montana dell'Aterno - Tavo e Ratale e l'INPS, concernente la pretesa di quest'ultimo al rimborso del valore capitale corrispondente ai benefici combattentistici erogati sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di L'Aquila, con ordinanza in data 17 maggio 1985 (r.o. n. 208/86), solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., assumendo che il legislatore, con lo strumento della interpretazione autentica, avrebbe in realtà introdotto una nuova regolamentazione della materia con effetto retroattivo, in assenza di un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, con ciò interferendo illegittimamente nella sfera dei poteri garantiti all'ordine giudiziario dalle invocate norme costituzionali;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza della questione;

che nel corso di analoghi procedimenti civili, vertenti tra l'INPS e, rispettivamente, il Banco di Sardegna, i Consorzi di bonifica della Piana di Terralba e Arborea e del Campidano di Oristano, la Cassa di Risparmio di Puglia, il Pretore di Cagliari, con due ordinanze identiche, in data, rispettivamente, 20 marzo 1987 (r.o. n. 263/1987) e 6 maggio 1987 (r.o. n. 364/1987) e il Pretore di Bari, con ordinanza del 1° settembre 1987 (r.o. n. 779/1987), sollevano questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336, 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, lamentandone il contrasto con: l'art. 3 Cost., perché introdurrebbero una irrazionale disparità di trattamento tra gli enti pubblici economici e le imprese private dello stesso settore, da un lato, e gli enti della finanza pubblica allargata, dall'altro; l'art. 53 Cost., perché imporrebbero un nuovo onere, con rilevante effetto retroattivo, non proporzionato alla effettiva capacita contributiva dei soggetti colpiti; l'art. 41 Cost., perché con la detta imposizione comprimerebbero illegittimamente l'iniziativa economica di tali soggetti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio instaurato dal Pretore di Cagliari (r.o. n. 364/1987), chiede che sia pronunziata la manifesta infondatezza o, in subordine, l'infondatezza della questione;

che nel corso di altrettanti procedimenti civili concernenti la corresponsione dei benefici combattentistici a dipendenti di aziende pubbliche di trasporto locali, e vertenti, il primo tra il Comune di Venezia, l'INPS e l'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano, (A.C.T.V.); il secondo tra l'INPS e l'Azienda Trasporti Automobilistici Municipali (A.T.A.M.); il terzo tra l'Azienda Consorziale Trasporti Lazio (A.CO.TRA.L.) e il sig. Raimondo Orlando, il Pretore di Venezia, con ordinanza del 4 febbraio 1987 (r.o. n. 330/1987), il Pretore di Arezzo, con ordinanza del 2 dicembre 1986 (r.o. n. 270/1987) e il Pretore di Roma, con ordinanza del 3 giugno 1987 (r.o. n. 371/1987) sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 a integrazione dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, poiché, a loro parere, le indicazioni di copertura finanziaria ivi contenute, per essere eccessivamente vaghe e generiche, e per contemplare risorse meramente teoriche ed ipotetiche, o mezzi finanziari a loro volta non assistiti dalla necessaria copertura, non sarebbero idonee a soddisfare il precetto dell'art. 81, quarto comma Cost.;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma (r.o. n. 371/1987), é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'irrilevanza della questione e, in subordine, per la sua infondatezza; si e costituita l'A.CO.TRA.L., sostenendo, al contrario, la fondatezza della censura;

che, nei giudizi instaurati dal Pretore di Venezia (r.o. n. 330/1987) e dal Pretore di Arezzo (r.o. n. 270/1987), il Presi dente del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite del l'Avvocatura Generale dello Stato, chiede una declaratoria di infondatezza delle relative questioni;

considerato che, data l'analogia o identità della materia, i diversi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, con la sentenza n. 123 del 1988 questa Corte ha respinto un'eccezione di irrilevanza identica a quella proposta avverso la questione sollevata dal Pretore di Roma e ha dichiarato, nel merito, non fondate tutte le questioni oggetto del presente giudizio;

che, non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi che persuadano questa Corte a mutare la propria precedente decisione;

visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di L'Aquila (r.o. n. 208/1986);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex-combattenti ed assimilati), 6 della l. 9 ottobre 197], n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex-combattenti ed assimilati), unico, della l. 9 maggio 1984, n.118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dai Pretori di Cagliari (r.o. n. 263 e 364 del 1987) e di Bari (r.o. n. 779/1987);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevate dai Pretori di Venezia, (r.o. n. 330/1987), di Arezzo (r.o. n. 270/1987) e di Roma (r.o. n. 371/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.