Ordinanza n. 864 del 1988

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ORDINANZA N.864

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1987 dal Pretore di Milano nel procedimenti civile vertente tra Governi Mario e Alessi Cattaneo Liana, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462, conv., con modif., nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;

considerato che dopo l'ordinanza di rimessione é entrato in vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il cui art. 1, nel testo sostituito dalla legge di conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv., con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i quali certamente e compreso il Comune di Milano;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua di tale sopravvenuta disposizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.