ORDINANZA N.862
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1987 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Scivoli Salvatore e la S.p.a Officine Viberti, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/I ss. dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Scivoli Salvatore e della S.p.a Officine Viberti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), <laddove non dispone che il termine triennale di decadenza - per l'esercizio dell'azione di responsabilità civile - inizi a decorrere dalla data in cui la sentenza penale- di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia- sia nota alla parte interessata>, in luogo che dal giorno di pubblicazione della sentenza stessa;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti del processo di merito ed é altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che il giudice a quo dubita, in particolare, che sia leso, dalla norma denunciata, il diritto di difesa della parte civile (in quanto) non avente diritto (alla impugnazione e conseguentemente) alla notificazione della sentenza istruttoria di proscioglimento;
che, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'escludere l'illegittimità di analogo contesto normativo, che non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte lesa (al fine della cognizione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di danno da reato) sia gravata dell'onere di <seguire il corso del processo penale che si inizia al riguardo del fatto lesivo>, considerata anche la congruità del termine (nella specie triennale) entro cui il suddetto onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);
che, d'altra parte, l'intervento della Corte - nella direzione richiesta (che non mette in discussione la non obbligatorietà della notifica, ma postula l'esigenza di una conoscenza di fatto della sentenza istruttoria) - renderebbe meramente eventuale il decorso del termine sub art. 10 cit., aprendo le porte ad una sorta di azione in perpetuo, contro la fondamentale esigenza di certezza dei rapporti giuridici;
che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.