Ordinanza n. 851 del 1988

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ORDINANZA N.851

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 e tabella D allegata della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal T.A.R. per il Friuli - Venezia Giulia sul ricorso proposto da Carchio Gian Paolo contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altro, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 4 agosto 1986 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e l'INPS, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I ss. dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, con ordinanza in data 5 dicembre 1984 (R.O. n. 547/85), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui dispone che le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (nella specie, dipendenti dello Stato), secondo la tabella D allegata alla predetta legge;

che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 4 agosto 1986 (R.O. n. 81/87), ha sollevato: a) in via principale, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 20 della legge n. 730 del 1983 e della tabella D ad essa annessa, nonché dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto, in violazione degli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, e 36, primo comma, Cost., condizionano a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come di ogni altro trattamento per carichi di famiglia; b) in subordine, questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme teste citate, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., nel condizionare a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori ed anche indipendentemente da tale numero, la corresponsione degli assegni suddetti, determinano i redditi stessi, con riguardo all'importo assoggettabile ad imposta sul reddito delle persone fisiche e non, invece, a quello minore risultante dalla detrazione dal primo dell'importo pagato (o comunque dovuto a tale titolo da colui o da coloro i cui redditi concorrono alla formazione di quello familiare complessivo);

che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha rilevato che, essendo l'aggiunta di famiglia di cui al D.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modifiche, collegata al carico familiare del lavoratore, la sua soppressione, anche se solo in alcuni casi, implica violazione dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe attribuita ai lavoratori sia con carichi di famiglia che senza, così prevedendosi eguale trattamento pur in presenza di situazioni diverse; resterebbero, inoltre, violati gli artt. 29 e 31 Cost. poiché le norme censurate limiterebbero i diritti della famiglia e non ne agevolerebbero la formazione;

che il Pretore di Modena ha rilevato che il dipendente con carichi di famiglia, ma con reddito (proprio o familiare) superiore ai limiti fissati dalle leggi in questione, non ha diritto ad alcun emolumento che lo sovvenga in ordine alle maggiori spese incontrate per il mantenimento della famiglia: ciò che violerebbe l'art. 31 Cost., rendendo irrilevante, ai fini del trattamento economico, avere o non carichi di famiglia; lo stesso art. 31 nonché l'art. 29 Cost., disconoscendosi i diritti della famiglia e non agevolandosi l'adempimento dei doveri familiari; l'art. 36 Cost., risultando la retribuzione inadeguata alle esigenze familiari; ed, infine, l'art. 53 Cost. perché la mancata considerazione dell'imposta dovuta implica un peggior trattamento per le famiglie monoreddito, nelle quali l'imposta pagata risulta maggiore che non nelle famiglie nelle quali il reddito sia diviso tra più titolari;

considerato che gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia rappresentano non tanto una parte dello stipendio o salario, quanto un'ulteriore erogazione a carattere assistenziale e sociale destinata alle necessita familiari;

che, nel caso di redditi superiori ad un certo limite, il legislatore ha discrezionalmente valutato già sufficienti i redditi medesimi al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dei lavoratori ed ha conseguentemente ravvisato la non necessita di un'ulteriore prestazione a carattere assistenziale;

che sembra impropriamente richiamato l'art. 29 Cost. che, riguardando i diritti della famiglia quale società naturale, concerne l'ambito delle norme che favoriscono il ricongiungimento dei lavoratori, la successione dei familiari nei rapporti di locazione e simili;

che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost. poiché l'assegno familiare (nei casi in cui i livelli di reddito siano discrezionalmente valutati dal legislatore come inidonei al soddisfacimento delle esigenze familiari) e destinato appunto ad agevolare l'adempimento dei doveri familiari;

che il riferimento all'art. 36 Cost. appare improprio, considerata la natura non propriamente retributiva degli assegni familiari;

che, quanto al richiamo all'art. 53 Cost., va rilevato che i limiti di reddito, presi in considerazione per stabilire se le condizioni economiche familiari siano tali o non da giustificare il suddetto intervento integrativo di natura sociale, non possono essere stabiliti se non con riferimento ai redditi stessi e non anche all'importo che di essi residua dopo l'adempimento di obblighi imposti da norme aventi finalità e natura del tutto estranee all'ambito della normativa censurata;

che, pertanto, le esaminate questioni appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.