ORDINANZA N.846
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949. n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), in relazione all'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ramondini Zuliani Elsa contro il Ministero del Tesoro ed altra, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n. 337/84) nel giudizio promosso da Ramondini Zuliani Elsa, diretto ad ottenere il rigetto della pretesa della Direzione Provinciale del Tesoro di Trieste di restituzione di alcuni ratei di pensione, siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella parte in cui prevede la ripetibilità dei ratei di pensione liquidata in via provvisoria, riscossi dal pensionato statale, percepiti in buona fede e utilizzati per necessita di vita, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che si verifica nella vigenza del principio giurisprudenziale della ritenzione delle somme corrisposte per errore dall'amministrazione e percepite in buona fede;
che nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della questione e, in subordine, per la sua infondatezza;
considerato che non sussiste la rilevata disparità di trattamento in quanto l'erogazione dei ratei di pensione e avvenuta in via provvisoria e salvo conguaglio;
che la conoscenza di tale situazione da parte del percettore fa venire meno la buona fede di questi e l'efficacia dell'errore dell'amministrazione per cui non può valere il citato principio giurisprudenziale;
che, inoltre, in materia di concessione di benefici sussiste un'ampia discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, a meno che non concreti un arbitrio che nella specie va escluso;
che, comunque, é rimesso alla stessa amministrazione, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle condizioni economiche del debitore, di effettuare la divisione del, dovuto in ratei ed esonerare lo stesso debitore dal pagamento di interessi, dovendosi la norma impugnata interpretare in adeguamento ai principi costituzionali vigenti;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.