ORDINANZA N.845
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze (n. 2) emesse il 12 e il 31 dicembre 1983 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Carinci Franco e Lorenzetti Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 209 e 363 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 176 e 259 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rausse Giàn Pietro e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Bologna (R.O. n. 209/84) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica tra i professori universitari esercenti la professione forense, obbligati a corrispondere i contributi alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori in misura eguale agli altri liberi professionisti (per es. architetti, ingegneri ecc.) che ne sono esenti se sono già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in quanto, subordinandosi la concessione della pensione di inabilita e di invalidità di riversibilità alla continuativa iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età da parte del singolo avvocato o procuratore, si limita, per una estesa fascia di professionisti, ancorché assoggettata all'obbligo contributivo, la possibilità giuridica di conseguire la relativa prestazione con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri iscritti, mentre gli assoggettati a contribuzione previdenziale non- possono essere privati del diritto a conseguire la prestazione prevista in generale per gli appartenenti alla categoria (art. 38 Cost.) e la imposizione contributiva, per la sua natura tributaria, va necessariamente rapportata con l'idoneità soggettiva ed oggettiva alla contribuzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la manifesta infondatezza e per la irrilevanza della questione;
che lo stesso Pretore di Bologna, con altra ordinanza (R.O. n. 363/84), ha sollevato identica questione di legittimità;
che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; così come l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta anche in questo giudizio;
che anche il Tribunale di Milano (R.O. n. 863/1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in un giudizio promosso da ricercatori universitari diretto ad ottenere la cancellazione della iscrizione alla Cassa Nazionale, trattandosi di pubblici dipendenti già soggetti ad assicurazione contro gli eventi che generano le stesse situazioni di bisogno;
considerato che questa Corte (sent. n. 133 del 1984) ha già dichiarato non fondate identiche questioni in quanto il sistema previdenziale forense e definibile come solidaristico per cui trova adeguata giustificazione l'imposizione dei contributi anche ai professionisti già iscritti ad altri regimi previdenziali obbligatori (docenti universitari, pubblici impiegati);
che non é previsto nessun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell'attività professionale forense nel sistema speciale o generale correntemente operativo;
che ogni sistema previdenziale ha una propria autonomia e che le rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di principio, ad accertamento di presupposti, a determinati fini, a valutazioni di congruità di mezzi non estensibili fuori del sistema considerato;
che la capacita contributiva, alla quale va commisurata anche l'imposizione contributiva afferente alla previdenza forense, non e nel sistema desunta dalla mera appartenenza alla categoria ma e individuata sulla base dell'esercizio della professione con continuità e valutata sulla base dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'IRPEF;
che, non essendo stati addotti argomenti e motivi nuovi, non vi é ragione di mutare la detta decisione;
che questa Corte, con ordinanza in data 5 novembre 1985, n. 279, ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione;
che, pertanto, la questione va ancora dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Bologna e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.