ORDINANZA N.836
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre 1979 e l'8 gennaio 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Vitucci Rocco e Paolantonio Giacinto, iscritte ai nn. 442 e 817 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980 e n. 34 dell'anno 1981;
visti l'atto di costituzione di Vitucci Rocco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 (R.O. n. 442/80), nel giudizio promosso da Vitucci Rocco, capo musicante di III classe della Marina Militare, collocato a riposo dal 31 gennaio 1948, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo dell'assegno perequativo pensionabile, concesso dal 1° gennaio 1973 al personale in servizio dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nel suo complesso, in quanto non prevede la riliquidazione con il computo dell'assegno perequativo teorico, delle pensioni percepite dal personale militare cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1973, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento fatta alla categoria dei sottufficiali rispetto ai pensionati militari che abbiano lasciato il servizio con il grado di colonnello e di generale, per i quali ha riconosciuto, con efficacia retroattiva, la perequazione delle pensioni sulla base della retribuzione comprensiva della indennità di funzione pensionabile;
che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 (R.O. n. 817/80) nel giudizio promosso da Giacinto Paolantonio, tenente colonnello dei Carabinieri cessato dal servizio il 19 gennaio 1951, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con l'inclusione dell'indennità di servizio, analoga, secondo il ricorrente, all'indennità di funzione, la stessa Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nella parte in cui non ha previsto la computabilità nella pensione anche della indennità di servizio in riferimento all'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica rispetto alle altre categorie di ufficiali (colonnelli e generali) per i quali é stata prevista la computabilità, ai fini della pensione, della indennità di funzione con effetto retroattivo anche a favore dei già pensionati;
che nel giudizio si é costituito Vitucci Rocco, il quale, con l'atto di costituzione e una memoria, ha sostenuto l'illegittimità della legge impugnata in quanto l'indennità di servi zio e analoga alla indennità di funzione e all'assegno perequativo, stante la parità di carriera;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per l'infondatezza delle questioni, essendo le situazioni poste a confronto disomogenee, essendo i trattamenti migliorativi, sui quali, peraltro, gravano i contributi ai fini pensionistici, intervenuti dopo che il rapporto di impiego dei ricorrenti era cessato e stante la valenza del principio di gradualità nella materia, imposto dal fatto che i miglioramenti comportano aggravi finanziari di bilancio;
considerato che, sebbene l'impugnazione sia riferita alla legge nel suo complesso, é possibile identificare e individuare le norme applicabili alla fattispecie;
che i due giudizi, siccome prospettano identica questione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che sussiste la discrezionalità del legislatore nel prevedere trattamenti retributivi diversi é nello stabilirne anche la decorrenza;
che la situazione di coloro che godevano della indennità di servizio non é identica a quella di coloro che godevano l'indennità di funzione;
che la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle pensioni é rimessa alla discrezionalità del legislatore che l'attua con gradualità, in ordine alle disponibilità finanziarie, risultando un aggravio del bilancio;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.