Ordinanza n. 835 del 1988

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ORDINANZA N.835

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537, promossi con ordinanze emesse il 6 maggio 1980 dal Pretore di Parma, il 2 febbraio 1982 dal Pretore di Sanremo, il 10 marzo 1982 dal Pretore di Cagliari, il 1° dicembre 1983 dal Pretore di Asti e il 10 novembre 1983 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Forlì, iscritte rispettivamente al n. 428 del registro ordinanze 1980, ai nn. 118 e 437 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 96, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1980, nn. 185 e 276 dell'anno 1982 e nn. 197 e 252 dell'anno 1984;

visti gli atti di costituzione di Parisi Druso ed altro, di Lauro Giovanni Maria e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza del 6 maggio 1980 (R.O. n. 428/80), ha dubitato che sia legittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, e 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 <nella parte in cui non consente che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale e, cioè, di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro>;

che la stessa impugnativa - con estensione anche all'art. 5 della successiva legge n. 33 del 1980 (confermativo delle precedenti disposizioni), é stata proposta anche dai Pretori di Sanremo (R.O. n. 118/82), Cagliari (R.O. n. 437/82), Asti (R.O. n. 96/84) e Forlì (R.O. nn. 573, 574 e 575/84);

che, nei vari giudizi, vi é stata costituzione della parte privata (R.O. nn. 428/80; 437/82) e/o dell'I.N.P.S. (R.O. nn. 428/80; 118, 437/82; 96/84) ed in tutti (ad esclusione del primo) ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che i suddetti giudizi vanno riuniti per l'identità dell'oggetto;

che, in ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. é manifestamente insussistente;

che, infatti, nel regime anteriore alla nuova disciplina ex lege n. 863/1984 (art. 5), la parificazione tra datori di lavoro che corrispondano diverse retribuzioni, che può derivare dal l'applicazione del principio del minimo retributivo imponibile non (ulteriormente) frazionabile nel caso di lavoro part-time - secondo anche l'interpretazione più volte ribadita dalla Corte di cassazione - <non é irrazionale e non contrasta con il principio costituzionale dell'eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalità, imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2 e 38), di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale> (così, da ultimo, Cass. 1987, n. 5910), onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema fondato precipuamente sul principio solidaristico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.